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Legge Regionale 16 gennaio 1964, n. 2

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, numero 10, concernente l’istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1952, numero 10, è così modificato:
“Il Comitato è composto come segue:
a) l’Assessore all’Industria e Commercio, che lo presiede;
b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materie riguardanti il commercio interno ed estero;
c) tre membri, designati rispettivamente dall’Assessore alle Finanze, da quello al Lavoro e pubblica Istruzione e da quello ai Trasporti;
d) il direttore dei servizi dell’Assessorato all’Industria e Commercio;
e) tre membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, industria e agricoltura della Sardegna;
f) un membro in rappresentanza delle Aziende di credito operanti in Sardegna, designato dall’Associazione bancaria;
g) tre membri in rappresentanza delle aziende commerciali della Sardegna;
h) due membri in rappresentanza delle Cooperative i consumo o miste;
i) un membro in rappresentanza dei commercianti ambulanti;
l) un membro in rappresentanza degli ausiliari del commercio;
m) tre membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio".


Art.2
L’articolo 4 della legge indicata è così modificato:
“I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Industria e Commercio.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti.
I componenti di cui alle lettere: f), g), h), i), l), m), sono scelti dall’Assessore all’Industria e Commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive Associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera e), su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di commercio della Sardegna.
I membri del Comitato di cui alle lettere b), e), f), g), h), i), l), m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Funge da Segretario del Comitato un funzionario designato dall’Assessore all’Industria e Commercio.


Art.3
Le eventuali maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno 1964 corrispondente al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 29 febbraio 1964.

Corrias