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Legge Regionale 22 gennaio 1964, n. 3

Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di agricoltori ed allevatori, ivi compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, colpiti da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale:
a) nella spesa necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) nelle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e costruzione di muri di sostegno, strade poderali, canali di scolo, opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;
c) nelle spese necessarie per l’acquisto di sementi da impiegarsi nell’annata agraria successiva a quella nella quale si è verificata la calamità ;
d) nelle spese necessarie alla ricostituzione delle scorte vive e morte;
e) nelle spese necessarie per la ricostituzione della efficienza operativa dell’azienda.
I contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono concessi nella misura massima dell’80, del 65 e del 50 per cento, a seconda trattisi di piccole, medie o grandi aziende. I contributi sono concessi sempre nella misura dell’80 per cento quando i beneficiari sono coltivatori od allevatori diretti, singoli o associati.
I contributi di cui alla lettera d) sono concessi nella misura massima del 50 per cento.
I contributi di cui alla lettera e) non possono superare il 30 per cento. I contributi di cui alle lettere c), d), e) possono essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 40 per cento.


Art.2
Al fine di far fronte agli interventi previsti dalla presente legge, è costituito, presso la Tesoreria regionale, un “Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni
colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche”.
L’Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione, da stipularsi con la Tesoreria, i rapporti derivanti dalla gestione del Fondo.


Art.3
L’Amministrazione regionale compie i rilievi necessari al fine di accertare il carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, ne dichiara la delimitazione territoriale e definisce la misura media dei danni.

Art.4
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate in carta libera all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, territorialmente competente, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto che delimita le zone danneggiate.
La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, territorialmente competente, che dispone le singole concessioni in conformità alla valutazione dei danni delle singole aziende.


Art.5
L’Amministrazione regionale ha la facoltà di disporre, sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 2 della presente legge, e per somme non superiori a un miliardo di lire, anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti od allevatori diretti, singoli o riuniti in cooperative, che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento.
Ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, numero 739, i prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell’annata agraria in corso e di quella successiva.
Ciascun coltivatore diretto od allevatore diretto non può ottenere prestiti superiori alle lire 200.000.


Art.6
I prestiti di cui all’articolo precedente sono concessi al tasso dell’1,50 per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.
Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l’Amministrazione regionale e gli istituti di credito.


Art.7
Ai fini della applicazione della presente legge sono coltivatori diretti colore che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione del fondo ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.

Art.8
Per la costituzione del Fondo di cui all’articolo 2 della presente legge l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 5.000.000.000, da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso non superiore al 7 per cento.

Art.9
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 8, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell’Amministrazione regionale e ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art.11
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente articolo 8 devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative devoluta alla Regione.
Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a decorrere dall’esercizio finanziario 1965.


Art.12
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione “Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche” e con lo stanziamento di lire 5.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio sarà istituito un capitolo con la denominazione “Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche” e con lo stanziamento di lire 5.000.000.000.


Art.13
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione “Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui” e con lo stanziamento di lire 101.000.000.
Le spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione faranno carico al predetto capitolo ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione



Data a Cagliari, li 29 febbraio 1964.

Corrias