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Legge Regionale 23 gennaio 1964, n. 5

Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l’acquisto di case di abitazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1957, numero 28, sostitutivo dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, è sostituito dal seguente:
“Ai dipendenti, in servizio, dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, che non siano proprietari od assegnatari di altro appartamento nel Comune di residenza, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare:
a) le somme occorrenti per l’acquisto di suoli edificatori sociali, nel caso in cui detti dipendenti siano riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite;
b) un importo pari al 25 per cento del prezzo complessivo da versare per l’acquisto dell’appartamento qualora i dipendenti stessi singolarmente ,sia fruendo dei benefici concessi dalle vigenti leggi in materia di edilizia popolare ed economica che in proprio, intendano costruire od acquistare un alloggio di nuova costruzione, avente le caratteristiche indicate dall’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4.
Le anticipazioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il 25 per cento dell’importo massimo ammesso a mutuo ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, e successive modificazioni.


Art.2
Nel testo della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, e successive modificazioni, le dizioni “INACasa” e “Legge 26 novembre 1953, numero 1148” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Gestione Case per lavoratori” e “Legge 4 febbraio 1963, n. 60 e relativo regolamento di attuazione”.

Art.3
L’Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad anticipare al personale ammesso a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili, ivi comprese le spese per eventuali accensioni ipotecarie.

Art.4
L’articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, è sostituito dal seguente:
“A ciascun beneficiario delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000 a vano legale, fino ad un massimo di lire 300.000”.


Art.5
Le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono estese, allo scopo di favorire la riduzione ovvero l’estinzione della eventuale situazione debitoria conseguente all’acquisto dell’immobile, anche al personale in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia stipulato
promessa o atto definitivo di compravendita di suoli o di alloggi o di entrambi, sempreché la promessa o l’atto definitivo di compravendita abbiano avuto luogo nel corso del rapporto di servizio regionale.
Qualora l’ammontare della situazione debitoria di cui al precedente comma risultasse inferiore all’ammontare delle predette provvidenze, le provvidenze stesse, fermo restando l’ammontare del contributo di cui all’articolo 4 vengono ridotte sino ad eguagliare la situazione debitoria medesima.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono altresì estese alle cessioni in proprietà concesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, numero 2 e successive modificazioni, ove il riscatto avvenga in unica soluzione.


Art.6
Il contributo di cui all’articolo 4 compete anche al personale in servizio che singolarmente od in qualità di socio di società cooperativa per costruzione di case popolari od economiche, sia assegnatario di alloggio comunque costruito o da costruire col concorso e con il contributo
dello Stato, à termini della vigente legislazione sull’edilizia popolare ed economica.
Il contributo compete al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà dell’alloggio con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 715.
Le provvidenze di cui ai commi precedenti competono solo nel caso che il dipendente interessato sia divenuto o divenga assegnatario ovvero proprietario dell’alloggio nel corso del rapporto di servizio regionale, ed a condizione che il contributo sia interamente utilizzato per la riduzione delle quote di ammortamento dei debiti conseguenti all’acquisto dell’alloggio, ovvero per il miglioramento delle condizioni di abitabilità dell’alloggio stesso.


Art.7
Le provvidenze di cui alla legge regionale 22 marzo 1960, numero 4 e successive modificazioni sono estese al personale in servizio presso l’Ufficio della Regione Sarda in Roma.

Art.8
Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.

Art.9
Le domande documentate intese a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti articoli devono essere presentate all’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Sulle domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli provvede l’Assessore regionale ai lavori pubblici.


Art.10
Al ricupero delle somme anticipate à termini degli articoli 1, 3 e 5, decurtate del contributo di cui all’articolo 4, si darà inizio tre anni dopo che il beneficiario avrà occupato l’appartamento, mediante trattenuta mensile da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, pari a:
- un ventesimo del trattamento nel periodo dal quarto al sesto anno dopo l’occupazione dell’appartamento;
- un dodicesimo nel periodo dal settimo anno fino alla totale estinzione del debito.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Amministrazione potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sull’indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.


Art.11
Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità per l’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

Art.12
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione:
“Anticipazioni per l’acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e della Amministrazione regionale; anticipazione ai predetti per gli acconti per gli alloggi Gestione Case per lavoratori e per altri alloggi costruiti, da costruirsi od acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione
in materia di edilizia popolare ed economica”, e con lo stanziamento di lire 130.000.000.
La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per l’anno 1964 corrispondente al capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1963 sarà così modificata:
“Spese per la concessione di contributi ai dipendenti di ruolo e non di ruolo e al personale comandato del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale per gli alloggi Gestione case per lavoratori ed altri alloggi costruiti, da costruirsi o da acquistarsi con le provvidenze
di cui alla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica”.
A favore di detto capitolo sarà stanziata la somma di L.25.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai predetti capitoli ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 6 marzo 1964.

Corrias