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Legge Regionale 1 febbraio 1964, n. 6

Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1953, numero 7, e concessione di un contributo per il funzionamento e lo sviluppo del civico liceo musicale “Luigi Canepa” di Sassari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La legge regionale 25 marzo 1953, numero 7, è abrogata.

Art.2
Per favorire il funzionamento del civico liceo musicale “Luigi Canepa” di Sassari, fino alla sua statizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, al predetto istituto, un contributo annuo di lire 26.000.000.

Art.3
Il contributo di cui all'articolo 2 viene versato al Consorzio per la gestione del civico liceo musicale “Luigi Canepa” entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario. La relativa erogazione è sospesa qualora gli enti consorziati ritardino il versamento dei rispettivi contributi annuali per due esercizi finanziari consecutivi.
Per gli anni 1962 e 1963 è concesso allo stesso istituto un contributo straordinario di lire 24.000.000.


Art.4
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la gestione del civico liceo musicale “Luigi Canepa” è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale il rendiconto annuale delle somme ricevute.

Art.5
Per ogni anno scolastico il Consorzio riserva all'Amministrazione regionale, gratuitamente, un massimo di dieci posti da destinare ad alunni bisognosi e meritevoli.
L'assegnazione dei posti di cui al precedente comma verrà effettuata con decreto dell'Assessore regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione, secondo le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


Art.6
Fanno parte dell' assemblea degli enti consorziati tre rappresentanti della Regione, che verranno nominati, su proposta dell'Assessore regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Uno dei rappresentanti della Regione è membro del Comitato direttivo del Consorzio per la gestione del civico liceo musicale “Luigi Canepa” di Sassari.


Art.7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione: “Contributo annuo al Consorzio
per la gestione del civico liceo musicale “Luigi Canepa” di Sassari.
Il contributo di cui all'articolo 2 della presente legge farà capo al suddetto capitolo ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.


Art.8
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione: “Contributo straordinario a favore del civico liceo musicale “Luigi Canepa” di Sassari, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 1962 e 1963 a seguito del pareggiamento dell'istituto”.
Il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo 3 farà capo al suddetto capitolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 marzo 1964.

Corrias