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Legge Regionale 28 febbraio 1964, n. 7

Approvazione degli stati di previsione dell’entrata, e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della entrata annesso alla presente legge (Tabella A).

Art.2
E’ autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle Regione per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1964, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art.3
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco numero 1 annesso alla presente legge.

Art.4
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco numero 2 annesso alla presente legge.

Art.5
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 46 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 4.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all’istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.11
L’Assessore ai lavori pubblici, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 173 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alla costruzione di strade comprese nel relativo piano particolare, rientrante fra quelli contemplati nell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.
L’assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all’accertamento dell’entrata iscritta al capitolo 50 del relativo stato di previsione proporzionalmente al suo ammontare.


Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione al capitolo 217 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 51 dello stato di previsione dell’entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, numero 454, assegnata in favore della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in capitoli delle somme stanziate sul predetto capitolo 217 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione.


Art.13
E’ approvato il seguente riepilogo da cui risulta l’insieme dell’entrata e della spesa previste per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1964:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrata L.36.111.122.359
Spesa L.35.651.275.650
Avanzo effettivo L.459.846.709
ENTRATE E SPESE
PER MOVIMENTO DI CAPITALI
Entrata L.6.808.877.641
Spesa L.7.268.724.350
Disavanzo per movimento di capitali L.459.846.709
RIASSUNTO GENERALE
Entrata L.42.920.000.000
Spesa L.42.920.000.000
Avanzo finanziario L.pareggio


Art.14
E’ approvato il bilancio annuale di previsione della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1964, annesso alla presente legge (allegato numero 1) ai termini dell’articolo 8 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, numero 6, ed è stabilito nella somma di lire 360.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima, ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data Cagliari, lì 31 marzo 1964

Corrias