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Legge Regionale 18 marzo 1964, n. 8

Provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ “costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati od incaricati dell’esercizio del credito alberghiero e turistico, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l’industria alberghiera e turistica in Sardegna.
Gli istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto.


Art.2
Le anticipazioni di cui all’articolo precedente possono essere accordate per:
a) la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni e locande, nonché di auto - ostelli, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, stabilimenti balneari e idrotermali, comprese le relative attrezzature, purché rispondenti alle esigenze della ricettività turistica e commerciale della località ;
b) l’acquisto, nei limiti che saranno stabiliti dall’Assessore regionale competente, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 4, delle aree sulle quali sorgano gli impianti, nonché di quelle adiacenti da adibire a giardino o a servizi complementari purché queste non superino il rapporto di dieci ad uno rispetto all’area coperta;
c) le iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari fissi, compresi quelli marittimi, che concorrano allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli impianti turistici.


Art.3
Dalle provvidenze della presente legge sono esclusi gli alberghi e le altre opere che siano classificabili superiori alla seconda categoria.

Art.4
Sulle domande avanzate ai sensi della presente legge esprime parere un’apposita Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al turismo, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Detta Commissione è composta:
* dall’Assessore regionale al turismo, o da un suo delegato, che la presiede;
* dal Capo Divisione competente dell’Assessorato regionale al turismo;
* da tre esperti rispettivamente in materia turistico - alberghiera, urbanistica, e di tutela del paesaggio;
* da un rappresentante rispettivamente degli Assessorati regionali ai lavori pubblici, alle finanze e alla rinascita;
* da un rappresentante dell’Ente sardo industrie turistiche;
* da un rappresentante dell’Associazione degli albergatori;
* dal Direttore dell’Ente provinciale per il turismo, competente per zona di intervento.


Art.5
Le anticipazioni di cui all’articolo 1 non possono eccedere la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e vengono concesse secondo le graduazioni per zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sul primo programma biennale del Piano di rinascita.

Art.6
A favore di coloro che beneficiano delle provvidenze previste dalle leggi nazionali in materia di credito alberghiero e turistico, l’Amministrazione regionale può concedere un’anticipazione integrativa fino alla concorrenza massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ovvero una garanzia sussidiaria che consenta agli operatori la utilizzazione dei mutui fino alla misura sopra detta.
A favore degli operatori stessi l’Amministrazione regionale concede altresì una anticipazione pari alle prime sei rate semestrali costanti di ammortamento del mutuo contratto ai sensi delle leggi sopra dette.


Art.7
Le anticipazioni di cui alla presente legge sono gravate, anche durante il periodo di preammortamento, dell’interesse del 2 per cento, oltre alle spese bancarie calcolate in misura non superiore all’1 per cento per diritti di commissione e spese accessorie, in ragione d’anno.
Sono altresì a carico del mutuatario le spese per la istruttoria della pratica.


Art.8
Gli interessati che per le opere di cui all’articolo 2 non usufruiscono dei mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno, può essere concesso, per l’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, sentita la Commissione di cui all’articolo 4, un contributo del 3 per cento in ragione d’anno e per la durata di 10 anni, sempre che si tratti di industrie alberghiere di categoria non superiore alla seconda.
Il contributo è concesso secondo le graduazioni per zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sul primo programma biennale del Piano di rinascita.


Art.9
Le domande di anticipazione e quelle per la concessione del contributo di cui all’articolo 8, sono presentate all’Assessorato regionale al turismo il quale, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 4, decide in ordine all’ammissione ad istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Le domande di anticipazione ritenute ammissibili sono trasmesse per l’istruttoria tecnica agli istituti di cui all’articolo 1.


Art.10
I mutui sono concessi con decreto dell’Assessore regionale al turismo di concerto con quello alle finanze.

Art.11
I contributi di cui all’articolo 8 sono concessi, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art.12
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie.

Art.13
La restituzione dei prestiti deve effettuarsi in non più di quaranta rate semestrali e deve avere inizio a partire dalla fine del terzo anno dalla ultimazione dell’opera.
E’ in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.


Art.14
Spetta agli istituti di credito, appositamente convenzionati, il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.
In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell’esatto impiego delle somme concesse, o nell’adempimento degli obblighi delle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l’istituto propone all’Assessore regionale alle finanze l’emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall’Assessore regionale alle finanze di concerto con quello ai trasporti e turismo.
Il Presidente dell’istituto di credito può tuttavia prendere direttamente, o richiedere all’Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o di urgenza, dandone immediatamente notizia all’Assessorato regionale alle finanze.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione regionale di disporre direttamente e con propri funzionari i controlli di cui ai commi precedenti.


Art.15
Le costruzioni, le attrezzature e le aree finanziate con la presente legge, non possono essere destinate ad altra finalità per venti anni dalla data di inizio dell’ammortamento, in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge.
Il vincolo in parola viene imposto anche a coloro che beneficiano del contributo di cui all’articolo 8 ed ha la durata di venti anni dalla ultimazione dell’opera.
Solo in casi del tutto eccezionali e dopo attenta valutazione delle risultanze delle gestioni, il vincolo di cui sopra può essere sciolto con decreto dell’Assessore regionale al turismo di concerto con quello alle finanze e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, qualora dopo almeno tre anni dall’entrata in esercizio dello stabile il movimento turistico risulti irrilevante e la finalità della iniziativa siasi dimostrata non corrispondente alle esigenze della località.
La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.
Il mutamento di destinazione è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutuate ovvero alla restituzione del contributo.


Art.16
L’Amministrazione regionale regolerà con apposite convenzioni, da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art.17
Le priorità di intervento, i criteri per la concessione dei benefici, nonché le zone in cui dovrà operare la presente legge saranno determinati in conformità ai programmi di intervento pluriennali deliberati per il settore turistico dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Art.18
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1964 sono istituiti i seguenti capitoli:
in diminuzione
cap. 48 - Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative
L.50.000.000
cap 251 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l’industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione
turistica L.507.000.000
in aumento
cap. 123 bis - Contributi per opere turistico - alberghiere agli operatori che non usufruiscono dei benefici della Regione, dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno L.50.000.000
cap. 251 bis - Costituzione del fondo destinato alla concessione di anticipazioni
dirette a promuovere l’industria alberghiera e turistica. L.507.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 123 bis e 251 bis dello stato di previsione della spesa per l’anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Nei bilanci della Regione per gli anni successivi al 1964 e sino al 1984 saranno stanziate, per le finalità di cui all’articolo 8 della presente legge, almeno lire 50.000.000 all’anno.


Art.19
Il fondo di cui all’articolo 1 è alimentato dagli appositi stanziamenti annuali disposti nel bilancio della Regione, comprensivi anche della percentuale dell’imposta di soggiorno spettante alla Regione a termini dell’articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, nonché dai rientri delle somme restituite ai sensi del precedente articolo 13.
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dagli istituti di credito interessati.


Art.20
Sono abrogate le leggi regionali 23 novembre 1950, n.63, 10 giugno 1952, n. 13, e 29 aprile 1953, n. 12.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.21
Per l’attuazione della presente legge sarà dettato apposito regolamento.

Art.22
I termini per l’ammortamento dei mutui previsto dall’articolo 13 della presente legge sono estesi, a richiesta, anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.

Art.23
Le somme tuttora disponibili e quelle che saranno restituite dai beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 23 novembre 1950, n. 63, 10 giugno 1952, n.13, e 29 aprile 1953, n. 12, saranno fatte affluire su un conto speciale istituito presso il Credito industriale sardo e saranno utilizzate, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze e su conforme deliberazione della Giunta regionale, per incrementare le disponibilità del fondo costituito ai sensi dell’ articolo 1 della presente legge.
L’Assessore regionale alle finanze è incaricato della adozione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma precedente.


Art.24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 15 aprile 1964

Corrias