Legge Regionale 18 marzo 1964, n. 8
Provvidenze a favore dell’industria alberghiera e turistica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Gli istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto.
Art.2
a) la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni e locande, nonché di auto - ostelli, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, stabilimenti balneari e idrotermali, comprese le relative attrezzature, purché rispondenti alle esigenze della ricettività turistica e commerciale della località ;
b) l’acquisto, nei limiti che saranno stabiliti dall’Assessore regionale competente, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 4, delle aree sulle quali sorgano gli impianti, nonché di quelle adiacenti da adibire a giardino o a servizi complementari purché queste non superino il rapporto di dieci ad uno rispetto all’area coperta;
c) le iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari fissi, compresi quelli marittimi, che concorrano allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli impianti turistici.
Art.3
Art.4
Detta Commissione è composta:
* dall’Assessore regionale al turismo, o da un suo delegato, che la presiede;
* dal Capo Divisione competente dell’Assessorato regionale al turismo;
* da tre esperti rispettivamente in materia turistico - alberghiera, urbanistica, e di tutela del paesaggio;
* da un rappresentante rispettivamente degli Assessorati regionali ai lavori pubblici, alle finanze e alla rinascita;
* da un rappresentante dell’Ente sardo industrie turistiche;
* da un rappresentante dell’Associazione degli albergatori;
* dal Direttore dell’Ente provinciale per il turismo, competente per zona di intervento.
Art.5
Art.6
A favore degli operatori stessi l’Amministrazione regionale concede altresì una anticipazione pari alle prime sei rate semestrali costanti di ammortamento del mutuo contratto ai sensi delle leggi sopra dette.
Art.7
Sono altresì a carico del mutuatario le spese per la istruttoria della pratica.
Art.8
Il contributo è concesso secondo le graduazioni per zone e per categorie di cui alla delibera 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sul primo programma biennale del Piano di rinascita.
Art.9
Le domande di anticipazione ritenute ammissibili sono trasmesse per l’istruttoria tecnica agli istituti di cui all’articolo 1.
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
E’ in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.
Art.14
In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell’esatto impiego delle somme concesse, o nell’adempimento degli obblighi delle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l’istituto propone all’Assessore regionale alle finanze l’emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall’Assessore regionale alle finanze di concerto con quello ai trasporti e turismo.
Il Presidente dell’istituto di credito può tuttavia prendere direttamente, o richiedere all’Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o di urgenza, dandone immediatamente notizia all’Assessorato regionale alle finanze.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione regionale di disporre direttamente e con propri funzionari i controlli di cui ai commi precedenti.
Art.15
Il vincolo in parola viene imposto anche a coloro che beneficiano del contributo di cui all’articolo 8 ed ha la durata di venti anni dalla ultimazione dell’opera.
Solo in casi del tutto eccezionali e dopo attenta valutazione delle risultanze delle gestioni, il vincolo di cui sopra può essere sciolto con decreto dell’Assessore regionale al turismo di concerto con quello alle finanze e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, qualora dopo almeno tre anni dall’entrata in esercizio dello stabile il movimento turistico risulti irrilevante e la finalità della iniziativa siasi dimostrata non corrispondente alle esigenze della località.
La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.
Il mutamento di destinazione è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutuate ovvero alla restituzione del contributo.
Art.16
Art.17
Art.18
in diminuzione
cap. 48 - Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative
L.50.000.000
cap 251 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l’industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione
turistica L.507.000.000
in aumento
cap. 123 bis - Contributi per opere turistico - alberghiere agli operatori che non usufruiscono dei benefici della Regione, dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno L.50.000.000
cap. 251 bis - Costituzione del fondo destinato alla concessione di anticipazioni
dirette a promuovere l’industria alberghiera e turistica. L.507.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 123 bis e 251 bis dello stato di previsione della spesa per l’anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Nei bilanci della Regione per gli anni successivi al 1964 e sino al 1984 saranno stanziate, per le finalità di cui all’articolo 8 della presente legge, almeno lire 50.000.000 all’anno.
Art.19
Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dagli istituti di credito interessati.
Art.20
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.21
Art.22
Art.23
L’Assessore regionale alle finanze è incaricato della adozione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il ricupero delle somme dovute per i mutui contratti in base alle disposizioni contenute nelle leggi di cui al comma precedente.
Art.24
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 15 aprile 1964
Corrias