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Legge Regionale 22 maggio 1964, n. 13

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n.8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’ultimo comma dell’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, è sostituito dai seguenti:
“I mutui ottenuti ai sensi del terzo e quarto comma dell’articolo 1 debbono essere rimborsati in cinque annualità costanti, gravate dell’interesse dell’1 per cento in ragione d’anno, a partire dal secondo anno successivo all’avvenuta concessione.
Per effetto di quanto disposto al comma precedente gli istituti di credito che hanno concesso i relativi mutui sono autorizzati ad esigere con dilazione di un anno tutte e cinque le annualità di ammortamento rappresentate dagli effetti cambiari rilasciati dai mutuatari ai sensi
dell’articolo 1, terzo e quarto comma.
Nessun interesse di mora è dovuto dai mutuatari per il ritardato pagamento di tali rate di ammortamento.
Gli interessi pertinenti il periodo di preammortamento sono dovuti dai mutuatari in ragione dell’1 per cento del capitale mutu”.


Art.2
L’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, è così modificato:
“Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 30.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 7 per cento”.


Art.3
Il Secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, è così modificato:
“Gli importi relativi sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall’anno successivo alla contrazione dei singoli mutui”.


Art.4
Le spese occorrenti per l’ottenimento degli ulteriori mutui previsti dalla presente legge e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione, fanno carico al capitolo 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’anno 1964.

Art.5
In aumento
Cap. 59 - Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art.12, LR 21 aprile 1961, n. 8)
L.10.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
Cap. 234 - Spese per l’acquisto di beni patrimoniali (art.1 LR 31 ottobre 1952, n. 34)
L.65.000.000

Cap. 242 - Rata di ammortamento delle operazioni di Tesoreria (art. 6, LR 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, LR 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, LR 23 dicembre 1960, n. 16) L.165.000.000
In aumento
Cap. 104 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento ai produttori agricoli singoli o associati, e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui (artt. 13 e 15, LR 21 aprile 1961, n. 8) (spesa obbligatoria) L.230.000.000
Cap. 245 - Costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 1, LR 21 aprile 1961, n. 8) L.10.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 4 luglio 1964.

Corrias