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Legge Regionale 28 dicembre 1964, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, numero 13.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il termine fissato dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1961, numero 8, per il preammortamento dei mutui di assestamento di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 1 della stessa legge è elevato da tre a cinque anni.
Per le operazioni già perfezionate, tutte le scadenze delle annualità di rimborso, quali risultanti dai relativi piani di ammortamento, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di due anni.


Art.2
Il termine, stabilito dal terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1961, numero 8, per lo inizio dell’ammortamento dei mutui di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 1 della predetta legge, già portato, con l’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, dal primo al secondo anno successivo a quello dell’avvenuta concessione, viene ulteriormente spostato al quarto anno.
Gli interessi pertinenti al secondo, terzo e quarto anno di preammortamento saranno pagati agli istituti creditori in un’unica soluzione alla scadenza del 30 dicembre 1966.
In conseguenza del nuovo prolungamento, come sopra disposto, del periodo stabilito per l’inizio dell’ammortamento, tutte le scadenze delle annualità dell’ammortamento stesso e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite, sono di diritto ad ogni effetto
prorogate di altri due anni.
I mutuatari che, prima della pubblicazione della presente legge, abbiano regolarmente adempiuto al pagamento della rata di ammortamento in scadenza, dovranno corrispondere, per il periodo intercorrente fino alla scadenza della seconda rata, come sopra prorogata, l’interesse dell’1 per cento annuo sul solo capitale residuo.


Art.3
L’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 1961, numero 8, già modificato con l’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13 è ulteriormente così modificato:
“Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 28.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare un’operazione di tesoreria dell’importo di Lire 2.000.000.000.
All’estinzione della partita di cui al precedente comma sarà provveduto con l’iscrizione della somma di Lire 400.000.000 all’anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970”.


Art.4
L’articolo 14 della legge regionale 21 aprile 1961, numero 8, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è ulteriormente così modificato:
“Le rate di ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e quelle per capitale dell’operazione di tesoreria devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione devoluta alla Regione.
Gli importi relativi all’ammortamento dei mutui sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall’anno successivo alla contrazione dei singoli mutui”


Art.5
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
In aumento
Cap. 59 - (modificata la denominazione)
Ricavo dei mutui contratti e dell’operazione di tesoreria per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 12, LR 21 aprile 1961, n. 8) L.10.000.000.000
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
Cap. 234 - Spese per l’acquisto di beni patrimoniali (art. 1, LR 31 ottobre 1952, numero 34) L.65.000.000
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
In diminuzione
OMISSIS
Cap. 242 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, LR 21 dicembre 1955,
n. 21; art. 11, LR 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, LR 23 dicembre 1960, n. 16) L.165.000.000
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
OMISSIS
In aumento
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
OMISSIS
In aumento
Cap. 104 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento
ai produttori agricoli singoli o associati, e spese occorrenti per l’ottenimento dei mutui (artt.13 e 15, LR 21 aprile 1961, n. 8) spesa obbligatoria) L.230.000.000
L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1964, numero 13, è così modificato:
“Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:
OMISSIS
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
OMISSIS
In aumento
OMISSIS
Cap. 245 - Costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori
agricoli singoli o associati (art. 1, LR 21 aprile 1961, n. 8) L.10.000.000.000”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 6 febbraio 1965.

Corrias