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Legge Regionale 4 febbraio 1965, n. 2

Stanziamento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l’Università di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di favorire l’istituzione della Facoltà di scienze politiche, di potenziare l’attività e di migliorare le attrezzature e le dotazioni del corso per la laurea in scienze politiche, attualmente esistente presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari, l’Amministrazione regionale si impegna a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento del corso medesimo e della istituenda Facoltà di scienze politiche con la somma di lire 25.000.000, che verrà messa a disposizione dell’Amministrazione dell’Università di Cagliari all’inizio di ogni anno accademico ed a partire dall’anno accademico 1964 - 1965.

Art.2
All’onere di lire 25.000.000 - di cui rispettivamente lire 20.000.000 per il funzionamento ed il potenziamento dell’attività del corso di laurea in scienze politiche, e lire 5.000.000 per il miglioramento delle attrezzature e delle dotazioni relative - derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti, nell’ordine, dei capitoli 17130 e 27101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno medesimo.
L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 27 marzo 1965.

Corrias