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Legge Regionale 26 marzo 1965, n. 4

Norme per la costruzione di mattatoi e di ambulatori comunali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, nei Comuni che ne facciano richiesta, interventi finanziari per l’impianto di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori, e per il completamento, l’ampliamento, la sistemazione e la riparazione dei mattatoi e degli ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

Art.2
I Comuni che intendano avvalersi dei benefici previsti dall’articolo precedente, dovranno presentare domanda all’Assessorato regionale all’igiene e sanità, corredata dall’impegno ad eseguire l’opera secondo i progetti elaborati dallo stesso Assessorato.
Qualora l’Amministrazione comunale intenda avvalersi di progetto proprio, questo dovrà essere redatto secondo le indicazioni tecniche e nei limiti degli importi finanziari fissati dall’Assessorato regionale all’igiene e sanità.
Il finanziamento dovrà coprire l’intera spesa necessaria per la costruzione e l’attrezzamento delle opere.
In caso di comprovata impossibilità del Comune di fornire l’area necessaria, il finanziamento dovrà comprendere le spese per l’acquisizione della medesima.


Art.3
Le opere sono eseguite dall’Assessorato regionale all’igiene e sanità, con l’osservanza dei procedimenti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni. Tuttavia le Amministrazioni comunali potranno essere delegate dall’Assessorato medesimo alla esecuzione delle opere stesse.


Art.4
Qualora alla esecuzione o all’attrezzamento delle opere provvedano direttamente i Comuni beneficiari della presente legge, i pagamenti saranno effettuati in base ai certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente approvati dall’ufficio tecnico dell’Assessorato regionale all’igiene e sanità, e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati.
La liquidazione del saldo verrà effettuata dopo il collaudo.


Art.5
L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà ai Comuni gli ambulatori e i mattatoi già costruiti a cura della stessa Amministrazione regionale in base ai piani particolari per gli ambulatori ed i mattatoi.

Art.6
Gli ambulatori e i mattatoi trasferiti in proprietà ai Comuni ai sensi del precedente articolo, e quelli costruiti in esecuzione della presente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso.

Art.7
All’onere di lire 10.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 25301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno medesimo.
La predetta somma sarà iscritta ad appositi capitoli del suddetto stato di previsione della spesa, denominati nel modo appresso indicato per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato:
- “Spese per la costruzione e l’attrezzamento, di natura immobiliare, di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori e per il completamento della costruzione e dell’attrezzamento, di natura immobiliare, di mattatoi e di ambulatori già costruiti o in corso di costruzione; spese per l’acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione delle opere”
L. 8.000.000
- “Spese per l’attrezzamento di natura mobiliare di nuovi mattatoi e di nuovi ambulatori e per il completamento dell’attrezzamento, di natura mobiliare, di mattatoi e di ambulatori già costruiti o in corso di costruzione”
L. 2.000.000
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 23 aprile 1965.

Corrias