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Legge Regionale 26 marzo 1965, n. 7

Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell’amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Assunzione
Il personale per la pulizia degli uffici e degli stabili della Regione Sarda è assunto stabilmente in base alle disposizioni della presente legge.

Art.2
Classificazione
Il personale di cui all’articolo precedente è classificato come segue:
- operaio di 3a categoria, se addetto alla vigilanza sui lavori;
- operaio di 4a categoria, se addetto a lavori generici di pulizia;


Art.3
Dotazione organica
La dotazione organica degli operai permanenti addetti alla pulizia dei locali è fissata in 60 unità di cui due incaricate della vigilanza sui lavori.

Art.4
Provvedimenti per la nomina e cessazione dal servizio
La nomina del personale di cui alla presente legge avviene ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Detto personale è collocato a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.


Art.5
Consiglio di amministrazione
Le funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale addetto ai servizi di pulizia, sono svolte dal Consiglio di amministrazione per il personale dell’Amministrazione regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrato da un rappresentante del personale addetto ai servizi di pulizia nominato per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla categoria.

Art.6
Commissione di disciplina
Le funzioni di Commissione di disciplina per il personale addetto ai servizi di pulizia sono svolte dalla Commissione di disciplina di cui all’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrata da un rappresentante del personale addetto ai servizi di pulizia nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla categoria.

Art.7
Note di qualifica
Le note di qualifica del personale di cui alla presente legge sono compilate dal Direttore di sezione preposto al servizio.
Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore dei servizi dell’Assessorato regionale alle finanze.


Art.8
Sanzioni disciplinari
Al personale addetto ai servizi di pulizia si applica, per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, la procedura prevista per gli operai nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art.9
Trattamento economico, previdenziale e assistenziale
Al personale di cui alla presente legge competono la paga e gli altri assegni dovuti agli operai dello Stato di pari coefficiente.
Il medesimo personale ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle disposizioni legislative vigenti ed in suo favore sono estese le norme dell’articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.
Agli operai di 3a categoria è concessa una indennità mensile di sorveglianza di lire 20.000, ed a quelli di 4a categoria il soprassoldo previsto dall’articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nella misura del 20 per cento della retribuzione. Tali indennità e soprassoldi hanno carattere di continuità.
Le norme di cui ai precedenti commi sono valide fino a quando verrà stabilito con successiva legge regionale il trattamento economico degli impiegati e dei salariati dell’Amministrazione regionale.


Art.10
Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità o infortuni sul lavoro, dipendenti o no da causa di servizio
Il trattamento economico del personale addetto ai servizi di pulizia durante i periodi di assenza dal lavoro per infermità o per infortunio sul lavoro, è disciplinato dagli articoli 29, 30 e 31 della legge 5 marzo 1961, n. 90; gli emolumenti indicati a carico dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza sono a carico dell’Amministrazione regionale.

Art.11
Agevolazioni in materia di trasporti di persone e di cose
Al personale di cui alla presente legge sono estese le agevolazioni previste dall’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art.12
Orario di lavoro
In relazione alle particolari esigenze del servizio, lo orario di lavoro è suddiviso in prestazioni antimeridiane e pomeridiane.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.13
Nomina del personale già in servizio
Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i particolari contratti di lavoro che hanno disciplinato il rapporto del personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici dell’Amministrazione regionale, salvo le condizioni di maggior favore.
Il personale in servizio a tale data, su proposta motivata dell’Assessore regionale alle finanze, viene inquadrato nell’organico previsto dalla presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la assunzione degli operai dello Stato, prescindendo dai limiti di età e dal grado di istruzione.
Tuttavia, il personale predetto in possesso del titolo di studio prescritto oppure che eserciti di fatto mansioni di custodia viene inquadrato con la qualifica iniziale rispettivamente nella carriera esecutiva o in quella del personale ausiliario del ruolo amministrativo di cui alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.


Art.14
Collocamento a riposo del personale già in servizio
Il personale inquadrato ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, che al compimento del cinquantacinquesimo anno di età abbia prestato almeno cinque anni di servizio regionale utili ai fini della pensione e non abbia ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potrà essere trattenuto in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Art.15
Riconoscimento del servizio prestato
Nei confronti di tutto il personale inquadrato ai sensi della presente legge, i periodi di servizio regionale prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.
Per il personale inquadrato in qualità di operaio, i predetti periodi di servizio sono utili anche ai fini degli aumenti periodici della paga.


Art.16
Indennità di licenziamento per il personale che non viene inquadrato
Il personale in servizio che non essendo in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma del precedente articolo 13 non possa essere inquadrato ai sensi della presente legge ha diritto ad una indennità di licenziamento pari a dieci giorni della paga in godimento per ogni anno di servizio.
La predetta indennità è cumulabile con l’indennità di cui all’articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379.


Art.17
Applicabilità
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art.18
Copertura dell’onere
All’onere complessivo di lire 56.400.000 (di cui lire 10.000.000 per stipendi ed altri assegni fissi, lire 45.300.000 per paghe ed altri assegni fissi, lire 400.000 per compensi per lavoro straordinario agli impiegati, lire 400.000 per compensi per lavoro straordinario ai salariati, lire 200.000 per compensi speciali e lire 100.000 per agevolazioni in materia di trasporti) derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:
- per lire 6.400.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11143 dello stato di previsione della spesa;
- per lire 45.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11145 dello stesso stato di previsione;
- per lire 5.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11147 dello stato di previsione medesimo.
La predetta somma complessiva di lire 56.400.000 sarà nel suddetto stato di previsione della spesa, iscritta per i rispettivi importi di lire 10.000.000, di lire 45.300.000, di lire 400.000, di altre lire 400.000, di lire 200.000 e di lire 100.000 ai capitoli, nell’ordine 11112 11113, 11116, 11117, 11118, 11133.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 10 maggio 1965

Corrias