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Legge Regionale 9 aprile 1965, n. 11

Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione dell’articolo 4, lettera h), dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, residenti in Sardegna, è corrisposto, per il secondo semestre del 1965 e per il 1966, un assegno per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare.
L’importo dell’assegno è di lire 20.000 pro capite per il secondo semestre del 1965 e di lire 40.000 pro capite per il 1966.
I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi diritto all’assegno di cui alla presente legge sono quelli iscritti negli elenchi anagrafici per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.
Hanno diritto all’assegno di cui al primo comma del presente articolo anche i partecipanti che non usufruiscono di assegni familiari per persone a carico in conseguenza di un contemporaneo rapporto di lavoro in altre categorie di attività.


Art.2
Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia sia agli effetti dell’accertamento del carico familiare, si richiama il Testo Unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire l’assegno per i minori.


Art.3
Per l’attuazione della presente legge l’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l’accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.


Art.4
Per la corresponsione dell’assegno gli aventi diritto debbono presentare all’Istituto nazionale della Previdenza sociale regolare domanda, indirizzata all’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, corredata dello stato di famiglia e della documentazione atta a dimostrare il diritto di percepire gli assegni per le persone a carico.

Art.5
Contro il mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda per la corresponsione dell’assegno di cui all’articolo 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all’Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, che decide sentita una Commissione composta da:
a) il Direttore dei servizi dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che la presiede;
b) un rappresentante del Servizio contributi unificati in agricoltura;
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
d) due funzionari, di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, dell’Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, uno dei quali funge da segretario, e da due funzionari dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste della stessa qualifica;
e) un funzionario dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.


Art.6
La Commissione di cui all’articolo 5 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Art.7
Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23, commi primo e secondo, del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art.8
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per l’attuazione.

Art.9
All’onere complessivo di lire 1.105.200.000 (di cui lire 1.100.000.000 per la corresponsione agli aventi diritto degli assegni per ogni unità non attiva a carico, lire 5.000.000 per il compenso all’Istituto nazionale della previdenza sociale che effettuerà il servizio e lire 200.000 per i compensi e le indennità ai componenti della Commissione prevista dall’articolo 5) derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte, a carico del bilancio di previsione della Regione per l’anno medesimo:
a) per lire 405.200.000 mediante l’aumento dello stanziamento del capitolo 10302 dello stato di previsione dell’entrata;
b) per lire 200.000.000 mediante l’aumento dello stanziamento del capitolo 20901 dello stato di previsione dell’entrata;
c) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 15403 dello stato di previsione della spesa;
d) per lire 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 25407 dello stato di previsione della spesa;
e) per lire 250.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26645 dello stato di previsione della spesa;
f) per lire 150.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26718 dello stato di previsione della spesa;
La predetta somma complessiva sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1965.
1) per lire 1.100.000.000 in un apposito capitolo denominato “Assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare”;
2) per lire 5.000.000 in un apposito capitolo dello stato di previsione medesimo denominato: “Compenso all’Istituto nazionale della previdenza sociale incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare”;
3) per lire 200.000 nel capitolo 11138 dello stesso stato di previsione per incrementare lo stanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.10
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, lì 17 maggio 1965.

Corrias