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Legge Regionale 5 maggio 1965, n. 15

Istituzione di un Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ istituito un Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell’Amministrazione regionale.
Detto Fondo sostituisce la Cassa mutua di cui all’articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.


Art.2
Il Fondo di cui all’articolo precedente provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:
1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell’Amministrazione regionale, da calcolarsi sull’intera retribuzione netta; detto contributo assorbe quello previsto dall’articolo 2 della legge 1º marzo 1952, n. 116; per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, nei confronti del quale continua, a norma di legge, l’iscrizione alla gestione previdenziale dell’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto; per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento, di cui 2,5 per cento a carico degli interessati e 2,5 per cento a carico dell’Amministrazione regionale;
2) i contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui il 2 per cento a carico dell’Amministrazione regionale ed il 2 per cento a carico degli interessati, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale antecedentemente all’inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10;
3) le somme da recuperare nei confronti della Gestione previdenziale dell’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16;
4) il contributo straordinario, di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 31 dicembre 1964;
5) le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all’articolo 32 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, destinato all’integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze, dell’Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16;
6) le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
7) i redditi derivanti dall’impiego dei capitali disponibili;
8) eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
9) ogni altra entrata eventuale.


Art.3
Il Fondo di cui all’articolo 1 corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative.
Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:
1) assegno integrativo della pensione diretta;
2) assegno integrativo della pensione indiretta e di riversibilità;
3) assegno integrativo della pensione privilegiata;
4) assegno vitalizio;
5) indennità di anzianità;
6) aggiunta di famiglia.
Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali:
1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;
2) conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l’avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;
3) borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;
4) invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;
5) attività culturali e ricreative;
6) sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;
7) sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;
8) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.


Art.4
L’assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell’articolo 3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell’ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con l’aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

Art.5
L’assegno integrativo della pensione indiretta e di riversibilità, di cui al punto 2) del secondo comma dell’articolo 3, si determina integrando la pensione indiretta o di riversibilità, compresa la rendita vitalizia e l’indennità integrativa speciale, liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o dall’Istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all’articolo precedente:
a) vedova sola: 80 per cento;
b) vedova con un orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;
c) orfani soli: uno: 80 per cento; due: 90 per cento; tre o più: 100 per cento;
d) genitori: uno: 50 per cento; due: 60 per cento;
e) altri aventi diritto: 40 per cento.
Ai fini dell’integrazione di cui al precedente comma nei casi di pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Nei casi in cui trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione.


Art.6
L’assegno integrativo della pensione privilegiata, di cui al punto 3 del secondo comma dell’articolo 3, si determina integrando quella effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, compresa la rendita vitalizia e l’indennità integrativa speciale, fino a raggiungere il 100 per cento dell’ultima retribuzione lorda qualunque sia l’anzianità di servizio del dipendente.
Per le pensioni di privilegio indirette e di riversibilità si applicano le aliquote di cui all’articolo precedente.


Art.7
L’assegno vitalizio, di cui al punto 4) del secondo comma dell’articolo 3, spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo per limiti di età o per motivi indipendenti della propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:
1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni: 25 per cento dell’ultima retribuzione annua lorda;
2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: 30 per cento dell’ultima retribuzione annua lorda.
L’assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova ed agli altri congiunti secondo le norme di cui all’articolo 39 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, e successive modificazioni.
L’assegno vitalizio, ai fini della applicazione da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro dell’articolo 37 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è equiparato alle pensioni.
Ai fini del presente articolo è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la liquidazione dell’indennità “una tantum”.


Art.8
L’indennità di anzianità, di cui al punto 5) del secondo comma dell’articolo 3, è dovuta al dipendente che lasci il servizio ancorchè non abbia maturato il diritto a pensione, e salvo i casi di destituzione dall’impiego, nella misura di un dodicesimo dell’ultima retribuzione lorda annua goduta per ogni anno di servizio effettivo regionale.
Dalla indennità, determinata a norma del comma precedente, è portata in detrazione l’indennità “una tantum” corrisposta dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322.
La predetta indennità spetta, nella stessa misura, agli aventi diritto nel caso di morte del dipendente.


Art.9
Ai pensionati dell’Amministrazione regionale il Fondo di cui all’articolo 1 corrisponde le quote di aggiunta di famiglia, di cui al punto 6) del secondo comma dello articolo 3, nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.
Sono portati in detrazione i corrispondenti assegni comunque denominati e corrisposti, per carichi di famiglia, dagli enti che liquidano le pensioni.


Art.10
Il programma assistenziale concernente i limiti e le misure degli interventi di cui al terzo comma dell’articolo 3 è deliberato dal Comitato amministrativo del Fondo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.11
Le sovvenzioni straordinarie di cui ai punti 6) e 7) del terzo comma dell’articolo 3 non potranno superare l’importo di un dodicesimo della retribuzione annua nel caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e di un ventesimo della retribuzione annua, negli altri casi.

Art.12
I piccoli prestiti di cui al punto 8 del terzo comma dell’articolo 3 non potranno superare l’importo di due dodicesimi dell’ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiore a 24.
Sui piccoli prestiti è dovuto l’interesse annuo del quattro per cento.
In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.
Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall’articolo 4 della legge 10 gennaio 1952, n. 38.


Art.13
Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, a qualsiasi titolo concessi, è disposta, con lo stesso provvedimento, la riliquidazione delle integrazioni delle pensioni.

Art.14
Il Fondo di cui all’articolo 1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dal Segretario generale;
c) dal Direttore dei servizi dell’Assessorato regionale alle finanze;
d) dal Direttore della Ragioneria dell’Amministrazione regionale;
e) dal Capo dell’Ufficio del personale;
f) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere;
g) da un rappresentante dei salariati permanenti.
I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e), nei casi di assenza od impedimento o vacanza dei relativi posti sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.
I membri effettivi di cui alle lettere f) e g), ed i relativi supplenti, sono eletti dal personale appartenente alla carriera o alla categoria interessata, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 1964, n. 7.


Art.15
Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art.16
Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengano necessario.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.
Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
Funge da segretario del Comitato amministrativo un funzionario della Presidenza della Giunta con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.


Art.17
Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.
Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.
Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.


Art.18
Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all’articolo 2 della presente legge.
I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l’emissione di mandati di pagamento a favore di terzi firmati dal Presidente del Comitato amministrativo, o dall’Assessore da lui delegato, e controfirmati dal Segretario dello stesso Comitato.
Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, sarà affidato ad un istituto di credito operante in Sardegna scelti dal Comitato amministrativo.


Art.19
L’anno finanziario comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo del Fondo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, unitamente al conto patrimoniale, è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel “Notiziario ufficiale del personale regionale”.


Art.20
Le funzioni di revisione sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un Magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che lo presiede, e da due funzionari dell’Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.
Per ognuno dei suddetti componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.


Art.21
Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori è corrisposto a carico del Fondo un compenso annuo determinato dal Comitato amministrativo.

Art.22
Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell’Amministrazione regionale.
Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con decreto del Presidente della Giunta.
Le spese per il funzionamento sono a carico del Fondo.


NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.23
Ai fini della presente legge, la retribuzione annua deve intendersi costituita da tutti gli assegni ed indennità fisse continuative, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione delle indennità per particolari servizi e funzioni di carattere speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

Art.24
Per il personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l’indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.
Si considerano altresì utili, ai fini predetti, i servizi resi alle dipendenze dell’Amministrazione regionale prima dell’inquadramento nei ruoli organici, purchè coperti da assicurazione obbligatoria. Sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322.
Nei casi indicati dal precedente comma l’importo della pensione corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.
L’indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale.


Art.25
Per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, e dell’articolo 27 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l’indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.
L’indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall’Amministrazione di provenienza e dall’Amministrazione regionale.
L’indennità di buonuscita corrisposta dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l’indennità premio di servizio corrisposta dall’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sono portate in detrazione dell’indennità di anzianità dovuta dal Fondo.


Art.26
Per il personale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l’indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di servizio riconosciuti utili dagli enti di provenienza all’atto dell’opzione, maggiorato dagli anni di servizio regionale resi successivamente al 12 giugno 1962.
L’importo della pensione corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.
Per il personale proveniente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, i trattamenti di pensione previsti dalla presente legge sono interamente a carico del Fondo.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, la quota accantonata per il personale sopra detto presso il “Fondo di previdenza a capitalizzazione finanziaria” all’atto della cessazione del rapporto con la Camera di commercio, industria e agricoltura, dovrà essere versata al Fondo di cui alla presente legge.
Il dipendente che cessa dall’impiego per il compimento del trentacinquesimo anno di servizio utile, calcolato a norma del primo e secondo comma del presente articolo, senza avere ancora titolo alla liquidazione della pensione da parte dell’assicurazione obbligatoria, ha diritto ad una pensione provvisoria a totale carico del Fondo ai sensi della presente legge, ferma restando la detrazione della eventuale pensione liquidata dalla Cassa amministrata dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
L’indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall’Amministrazione di provenienza e dall’Amministrazione regionale.
Gli importi liquidati allo stesso titolo dagli enti di provenienza e dalle particolari Casse di previdenza sono portati in detrazione dall’indennità di anzianità dovuta dal Fondo, proporzionalmente al numero degli anni di effettivo servizio reso nell’Amministrazione di provenienza e valutati ai fini di cui al precedente comma.


Art.27
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, o che li raggiungerà entro un quinquennio senza aver compiuto 35 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età.
Il personale predetto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età sarà inquadrato in apposito ruolo in soprannumero.


Art.28
Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli enti, casse ed istituti indicati nella presente legge, il Fondo liquida e corrisponde, entro 30 giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante, salvo conguaglio.

Art.29
All’onere complessivo di lire 259.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:
a) per lire 52.800.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno medesimo;
b) per lire 5.000.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11126 dello stesso stato di previsione della spesa;
c) per lire 201.200.000, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94.800.000 e di lire 106.400.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103, sempre dello stato di previsione della spesa.
La predetta somma complessiva di lire 259.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del suddetto stato di previsione della spesa denominato “Quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell’Amministrazione regionale”.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art.30
La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1965.
Il personale inquadrato nei ruoli organici o i loro aventi causa che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata al Fondo entro il 31 dicembre 1965 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali - o dei loro aventi causa - già inquadrati nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, collocati in quiescenza o deceduti prima dell’inquadramento nei ruoli organici di cui alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.
Ai fini dell’indennità di anzianità si terrà conto della retribuzione dovuta al momento della cessazione dal servizio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari li 11 giugno 1965.

Corrias