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Legge Regionale 18 agosto 1966, n. 8

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1959, numero 14, concernente: Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, numero 12, recante interventi a favore degli agricoltori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’ultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1957, numero 12, modificato con l’articolo 1 del la legge regionale 16 ottobre 1959, numero 14, è così ulteriormente modificato:
“Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 maggio 1960 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro il 31 agosto 1967 abbiano regolato il loro debito“.


Art.2
Il contributo di cui al precedente articolo 1 viene erogato anche a favore degli allevatori i quali abbiano assolto integralmente al loro debito prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art.3
Gli allevatori che regolino il loro debito entro il 31 agosto 1967 sono autorizzati a restituire in meno, rispetto al debito esistente, l’importo del contributo indicato agli articoli precedenti.

Art.4
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo 31508 - (di nuova istituzione) - Restituzione da parte degli allevatori della quota dovuta sui prestiti agli stessi erogati per acquisto di mangimi (L.R. 12 novembre 1954, n. 21; L.R. 13 ottobre 1955, n. 13; L.R. 26 ottobre 1956, n. 27; L.R. 30 marzo 1957, n. 12; L.R. 7 febbraio 1958, n. 2; L.R. 16 ottobre 1959, n. 14)
L. 228.063.685
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento:
Capitolo 16134 - (di nuova istituzione) - Contributi agli allevatori sulla quota dagli stessi dovuta dei prestiti ai medesimi erogati per acquisto di mangimi (L.R. 12 novembre 1954, n. 21; L.R. 13 ottobre 1955, n. 13; L.R. 26 ottobre 1956, n. 27; L.R. 30 marzo 1957, n. 12; L.R. 7 febbraio 1958, n. 2; L.R. 16 ottobre 1959, n. 14)
L. 205.257.315

Capitolo 11191 - Spese correnti eventuali e varie
L. 22.806.370.


Art.5
L’ammontare delle somme restituite in meno dagli allevatori, ai sensi del precedente articolo 3, sarà regolato direttamente dall’Amministrazione regionale mediante versamento in entrata con imputazione al capitolo 31508 dello stato di previsione dell’entrata, a carico del capitolo 16134 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 18 agosto 1966

Serra