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Legge Regionale 29 agosto 1966, n. 9

Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro Consorzi per la pubblicizzazione di servizi di trasporto e per l’attuazione di complessi di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono:
a) realizzare complessi organici di opere pubbliche;
b) acquisire le aree necessarie per l’attuazione dei piani di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, numero 167, e realizzare le relative opere di urbanizzazione.
Per i Comuni della Provincia di Nuoro il limite di popolazione è portato a 7.000 abitanti.
La popolazione dei Comuni deve considerarsi quella residente calcolata dall’Istituto centrale di statistica al 31 dicembre 1965.


Art.2
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni e di Province singoli o riuniti in Consorzio per procedere all’assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani secondo le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, e del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, numero 108.
I contributi sono concessi per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di cui al comma precedente, nonchè per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.
I contributi per l’assunzione diretta dei pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani sono concessi, ai Comuni, alle Province od ai Consorzi da essi costituiti, anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati; per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nella legge e nel regolamento di cui al precedente primo comma.
Sui fondi spettanti ai Comuni ed alle Province interessate alla pubblicizzazione di servizi di trasporto urbani ed extraurbani, la Giunta regionale riserverà una adeguata parte dei fondi stessi per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo.


Art.3
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore delle Province per la sistemazione delle strade provinciali, nonchè delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali.

Art.4
La concessione dei benefici è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per venti anni, in misura tale da coprire il 90 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi, compresi gli interessi degli eventuali mutui.

Art.5
Per gli interventi di cui agli articoli precedenti, può essere prestata la garanzia sussidiaria dell’Amministrazione regionale sui mutui che saranno contratti dai Comuni e dalle Province, singoli o riuniti in Consorzio, che non abbiano cespiti delegabili, limitatamente alla quota di spesa a loro carico.
Gli oneri inerenti alla concessione delle garanzie faranno carico all’apposito fondo di cui al successivo articolo 11. L’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare il 30 volte le disponibilità del fondo.


Art.6
I fondi disponibili per i contributi a favore dei Comuni singoli o riuniti in Consorzio per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono previamente ripartiti tra le circoscrizioni provinciali, in proporzione alla popolazione di ciascuna provincia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Con successivo decreto i fondi assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale sono ripartiti tra i Comuni aventi titolo in proporzione alla popolazione di ciascun Comune.
I fondi disponibili per i contributi a favore delle Province singole o riunite in Consorzio di cui agli articoli 2 e 3 sono previamente ripartiti tra le singole Province, in relazione alla lunghezza della rispettiva rete stradale, incluse le strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e la cui sistemazione venga riconosciuta necessaria. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici.


Art.7
Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate dagli enti interessati, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato regionale competente per materia che curerà l’istruttoria e l’approvazione dei progetti.
Per gli interventi di cui all’articolo 2 dovranno essere allegate alla domanda copia delle deliberazioni, divenute esecutive, adottate a norme degli articoli 10 e 11 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578.
I benefici sono concessi, previo parere dell’eventuale organo consultivo competente per materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta medesima.


Art.8
Il decreto determina le modalità di erogazione del contributo.
Ove, in mancanza di risorse proprie, gli enti interessati provvedano alla spesa occorrente mediante l’accensione di mutui, il contributo sarà corrisposto dall’Amministrazione regionale direttamente all’istituto mutuante, al quale pertanto esso si intende ceduto. Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a venti anni, il contributo regionale sarà corrisposto direttamente all’ente mutuatario, dalla data di scadenza del mutuo sino alla ventesima annualità.


Art.9
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, entro i limiti di spesa indicati al successivo articolo 12, il disavanzo di gestione accertato nel corso dell’amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna a far tempo dal 1º aprile 1965.
L’amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna dovrà cessare, in ogni caso, entro il 180º giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per far fronte alle esigenze di cassa dell’Amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna, possono essere disposte anticipazioni di fondi senza interessi, fino all’importo massimo di lire 600.000.000, a titolo di acconto sugli interventi di cui al precedente comma.


Art.10
Degli interventi deliberati in applicazione della presente legge la Giunta regionale fornirà notizie nella relazione al progetto di bilancio della Regione.

Art.11
Per l’attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge sarà istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967 e in quello dei bilanci degli anni successivi, un fondo da ripartire per la concessione dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie previste dagli articoli medesimi.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l’Assessore alle finanze, provvederà con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, prima della concessione dei contributi e della prestazione delle garanzie di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, all’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, distintamente per contributi e per garanzie e per ciascuna sezione e rubrica del bilancio, ed al trasferimento dal suddetto fondo ai capitoli stessi delle somme di volta in volta occorrenti.
Le somme relative alle annualità di contributi e di garanzie successive alla prima saranno direttamente iscritte ai competenti capitoli - corrispondenti a quelli di nuova istituzione di cui al comma precedente dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni successivi a quelli in cui avverrà la concessione delle agevolazioni di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 5.


Art.12
Per la concessione ai Comuni singoli o riuniti in Consorzio delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 e delle relative garanzie di cui all’articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 875.000.000 nel 1967, di lire 1.750.000.000 all’anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di lire 875.000.000 nel 1987.
Per la concessione alle Province singole o riunite in Consorzio delle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 e delle relative garanzie di cui all’articolo 5 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 525.000.000 nel 1967, di lire 1.050.000.000 all’anno per 19 anni dal 1968 al 1986 e di lire 525.000.000 nel 1987.
Per l’intervento straordinario di cui all’articolo 9 è autorizzata, nell’anno finanziario 1966, la spesa di lire 700.000.000. All’onere di lire 700.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1966 sarà fatto fronte:
- per lire 600.000.000 utilizzando la maggiore entrata accertata sul capitolo 10401 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966;
- per lire 100.000.000 mediante storno dal capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966.
La predetta somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1966 denominato nel modo appresso indicato:
“Contributo per il ripiano del disavanzo di gestione incontrato durante l’amministrazione straordinaria della Società tranvie della Sardegna”
L. 700.000.000
Alle nuove spese di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge gravanti sui bilanci per gli anni dal 1967 al 1987, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, delle imposte di fabbricazione e dell’imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento per i seguenti rispettivi importi annui:
- per l’imposta sui redditi di ricchezza mobile nell’anno 1967 L. 200.000.000
- negli anni dal 1968 al 1986 L. 400.000.000
- nell’anno 1987 L. 200.000.000
- per le imposte di fabbricazione: nell’anno 1967 L. 750.000.000
- negli anni dal 1968 al 1986 L. 1.500.000.000
- nell’anno 1987 L. 750.000.000
- per l’imposta sul consumo dei tabacchi: nell’anno 1967 L. 450.000.000
- negli anni dal 1968 al 1986 L. 900.000.000
- nell’anno 1987 L. 450.000.000
Il fondo di cui al precedente articolo 11, da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1967 e, ove occorra, in quello dei bilanci degli anni successivi verrà così denominato:
“Fondo da ripartire per la concessione ai Comuni, alle Province e loro Consorzi dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie per l’esecuzione di opere pubbliche e per l’assunzione diretta di pubblici servizi”.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 29 agosto 1966.

Serra