Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 26 ottobre 1966, n. 10

Provvidenze per l’ammasso dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nella campagna 1965-1966.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Assessore regionale all’agricoltura e foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con gli Assessori regionali all’industria e commercio e alle finanze, l’ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti da produttori agricoli singoli od associati nella campagna 1965- 1966 ed a fissarne le relative modalità.
L’ammasso è affidato a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.


Art.2
E’ istituita presso i tre capoluoghi di provincia una Commissione provinciale di ammasso composta da:
1) l’Ispettore provinciale dell’agricoltura, che la presiede;
2) un rappresentante dell’ente ammassatore;
3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana, un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue, ed un rappresentante provinciale dell’Associazione generale delle cooperative italiane;
4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e un rappresentante provinciale dell’Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;
5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Compito delle Commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.


Art.3
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi, l’Amministrazione regionale concorre all’attuazione dell’ammasso del prodotto conferito ai sensi del precedente articolo 1 dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall’ente o dagli enti cui è affidato l’ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti.
Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell’1 per cento da porre a carico dei conferenti.
Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.
Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l’ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell’operazione.


Art.4
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell’ammasso sostenute dall’ente o dagli enti di cui al secondo comma dell’articolo 1 pari al 90 per cento delle spese medesime.
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e foreste, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.


Art.5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1966 è istituito il capitolo 26651 bis con la denominazione “Contributi sulle spese complessive di gestione dell’ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nella campagna 1965 - 1966 e contributi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti” e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio lo stanziamento del capitolo 10401 “Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)” è variato in aumento di lire 300 milioni.
I contributi sulle spese complessive di gestione dell’ammasso volontario dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” ed i contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati fanno carico al capitolo 26651 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1966.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, il 26 ottobre 1966.

Dettori