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Legge Regionale 18 novembre 1966, n. 13

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, n. 30, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l’anno 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, e dell’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 1965, numero 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, numero 30, concernente la prelevazione della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l’anno 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 18 novembre 1966.

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