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Legge Regionale 23 novembre 1966, n. 14

Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione dell’Università di Cagliari una convenzione per l’istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per l’insegnamento di anestesiologia e rianimazione.

Art.2
La convenzione che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia stata denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l’Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art.3
La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente articolo 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.
Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.


Art.4
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13426 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno 1966 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
A favore di detto capitolo è stornata la somma di L. 6.000.000 dal capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1966 “Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 23 novembre 1966.

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