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Legge Regionale 9 dicembre 1967, n. 30

Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1955.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
(dell’esercizio finanziario 1955)
Art.1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1955, per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della entrata, in L.20.855.986.629 delle quali furono riscosse L.12.786.781.754 e rimasero da riscuotere L.8.069.204.875

Art.2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1955, per la competenza, propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa, in L.21.021.947.865 delle quali furono pagate L.6.901.489.730 e rimasero da pagare L.14.120.458.135

Art.3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1955 rimane così stabilito:
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Entrate

L.19.973.289.940
Spese

L.18.340.846.568
Avanzo effettivo

L. 1.632.443.372
ENTRATE E SPESE per movimento di capitali
Entrate

L. 882.696.689
Spese

L.2.681.101.297
Disavanzo per movimento di capitali

L.1.798.404.608
RIEPILOGO GENERALE
Entrate

L. 20.855.986.629
Spese

L. 21.021.947.865
Disavanzo finale

L. 165.961.236


ENTRATE E SPESE RESIDUE
(degli esercizi finanziari precedenti)
Art.4
Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954 restano determinate, come dal conto consuntivo dell’entrata, in L.5.543.114.751 delle quali furono riscosse L.2.961.153.874 e rimasero da riscuotere L.2.581.960.877

Art.5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario 1954 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa, in L.14.763.811.262 delle quali furono pagate L. 5.703.063.626 e rimasero da pagare L.9.060.747.636
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell’esercizio finanziario 1955


Art.6
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1955 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell’entrata, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1955 (art. 1) L.8.069.204.875
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) L.2.581.960.877
Somme riscosse rimaste da versare L.4.486.264.030
Residui attivi al 31 dicembre 1955 L.15.137.429.782


Art.7
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 1955 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 1955 (art. 2) L.14.120.458.135
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) L.9.060.747.636
Residui passivi al 31 dicembre 1955 L.23.181.205.771


SITUAZIONE FINANZIARIA
Art.8
E’accertato nella somma di lire 91.269.326 il disavanzo finanziario della Regione per l’esercizio finanziario 1955, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITA’
Entrate dell’esercizio finanziario 1955: L.20.855.986.629,00.
Aumento nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1955: L.5.543.098.730,
Accertati al 31 dicembre 1955: L.5.543.114.751, per una differenza attiva di L.16.021,00.
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
Accertati al 1º gennaio 1955: L.14.838.487.151
Accertati al 31 dicembre 1955: L.14.763.811.262, per una differenza attiva di L.74.675.889,00.
Totale delle attività: L.20.930.678.539,00.
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1955: L.446.129.271,17.
Totale a pareggio delle passività: L.21.376.807.810,17.
PASSIVITA’
Disavanzo finanziario al 1º gennaio 1955: L.354.859.945,17.
Spese dell’esercizio finanziario 1955: L.21.021.947.865,00.
Totale delle passività: L.21.376.807.810,17.
Alla regolazione del disavanzo finanziario dell’esercizio 1955, accertato in lire 91.269.326, si provvede con l’impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1961.


DISPOSIZIONI SPECIALI
Art.9
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:
Decreto 12 novembre 1955, n. 39

L.10.000.000
Decreto 2 dicembre 1955, n. 47

L. 6.500.000
Decreto 14 dicembre 1955, n. 53

L.13.600.000
Decreto 16 dicembre 1955, n. 54

L.10.000.000


Art.10
E’approvata l’eccedenza d’impegno di lire 16.564.697 risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo 30 “Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, dell’Ispettorato regionale delle foreste, di quelli dipartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale e del Commissariato regionale per gli usi civici (art. 7 DPG 19 maggio 1950, n. 327) (spesa fissa); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, LR 29 aprile 1953, n. 13) (spesa fissa)“ dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1955.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E ’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 9 dicembre 1967

Del Rio