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Legge Regionale 29 dicembre 1967, n. 33

Modifica alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del Credito Industriale Sardo, già modificata con legge regionale 20 dicembre 1962, n. 24.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, già modificato con l’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 24, è così ulteriormente modificato:
«La Regione, fermi i diritti e le competenze ad essa derivanti dallo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, partecipa al fondo di dotazione del Credito Industriale Sardo, istituito con la legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura del 35 per cento per un importo di L.2.100.000.000»


Art.2
La maggiore spesa derivante dall’attuazione della presente legge fa carico ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1968 al 1972, in ragione di L.210.000.000 l’anno.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per i bilanci suddetti si farà fronte, per l’importo di annue lire 210.000.000, con una quota del maggior gettito dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile devoluta alla Regione, derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari li 29 dicembre 1967

Abis