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Legge Regionale 28 agosto 1968, n. 41

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, concernente il ricovero dei lavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale dei lavoratori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, è così modificato:
“E’ costituito a carico del bilancio della Regione un fondo speciale per provvedere al ricovero e all’assistenza di lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età previsti per la liquidazione della pensione di vecchiaia da parte dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale o subito per sopraggiunta invalidità la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, risultino non coperti da assicurazione o questa sia tale da dare titolo ad una pensione il cui importo mensile non superi i minimi previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e siano abbisognevoli di assistenza perché di condizioni economiche disagiate.
Il diritto al ricovero e all’assistenza permane anche quando tali minimi di pensione dovessero essere modificati”.


Art.2
Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, sono introdotti i seguenti articoli:
Art. 1 bis - “Nell’esame delle domande di ammissione al ricovero e all’assistenza sarà data assoluta precedenza ai lavoratori privi di pensione”.
Art. 1 ter - “E’ fatto obbligo ai titolari di pensione liquidata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale negli importi minimi previsti dalla legge 21 luglio 1965, n.903, ammessi al ricovero ed all’assistenza, di versare al Fondo speciale di cui al precedente articolo 1, a titolo di concorso nelle spese sostenute, la metà dell’ammontare della pensione goduta”.
Art. 1 quater - “Ai lavoratori privi di pensione ammessi al ricovero e all’assistenza a carico del Fondo speciale istituito con la presente legge devono essere concessi i benefici previsti dalla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, e successive modificazioni”.


Art.3
Il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, è così modificato:
“Saranno imputati al Fondo gli eventuali contributi dello Stato, di altri enti e di privati benefattori nonché gli importi dovuti da parte dei titolari dei minimi di pensione ammessi al ricovero e all’assistenza”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 agosto 1968.

Del Rio