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Legge Regionale 28 agosto 1968, n. 42

Difesa dell’agrumicoltura sarda contro il pericolo della “Tristezza”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
E’ vietata l’introduzione in Sardegna di piante di mandarino “Satsuma” e di limone “Meyer”, al fine di evitare la diffusione della malattia da virus denominata “Tristezza”.

Art.2
Tutte le piante di mandarino “Satsuma” e le altre piante di agrumi esistenti in Sardegna che risultino al saggio biologico affette da “Tristezza”, anche se di aspetto sano e produttivo, debbono essere distrutte.

Art.3
Per ogni pianta distrutta è concesso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste tramite l’Osservatorio fitopatologico per la Sardegna una indennità fino a Lire 20.000.

Art.4
E’istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 il capitolo 16650 “Indennizzi per la distruzione di piante di mandarino “Satsuma” e di altre piante di agrumi affette da “Tristezza”.
A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 16612 dello stesso stato di previsione la somma di Lire 10.000.000.


Art.5
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16650 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 agosto 1968.

Del Rio