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Legge Regionale 23 ottobre 1968, n. 43

Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l’annata agraria 1967-68 in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nel territorio della Sardegna i canoni di affitto, comunque figurati e stabiliti, dei terreni adibiti a pascolo di proprietà di privati, di enti pubblici e di comuni, sono ridotti del 35 per cento per l’annata agraria 1967- 68.

Art.2
La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionalmente inferiore quando, per accordi diretti, il canone sia stato già ridotto.

Art.3
Qualora il canone di affitto sia stato già versato, l’affittuario potrà ripetere la differenza tra l’ammontare corrisposto e quello dovuto ai sensi degli articoli precedenti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 23 ottobre 1968.

Del Rio