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Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1

Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
A modifica ed integrazione delle norme contenute nella legge regionale 23 giugno 1950, n. 29, la lotta obbligatoria contro l’echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia è estesa, nel territorio della Regione Sarda, a tutte le malattie infettive e parassitarie del bestiame ed è regolata dalle norme contenute nella presente legge.

Art.2
La profilassi e la terapia delle malattie di cui al precedente articolo verranno attuate secondo piani di lotta approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’Igiene e Sanità .

Art.3
L’Amministrazione regionale, per l attuazione dei piani di lotta di cui al precedente articolo, si avvarrà, di norma, dell’opera dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, degli Uffici dei veterinari provinciali e dei veterinari condotti.
Per quanto riguarda la proposta dei piani di lotta di cui all’articolo 2 e la loro attuazione di cui al presente articolo, l’Amministrazione si avvarrà della consulenza dei competenti Istituti della Facoltà di veterinaria dell’Università di Sassari e della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari, ai quali è autorizzata a concedere contributi per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame.


Art.4
Ove gli interventi di lotta prevedano l’abbattimento degli animali, l’Amministrazione regionale corrisponderà ai proprietari una congrua indennità che sarà fissata dal veterinario provinciale, tenuto conto di quanto potrà essere ricuperato dalla vendita dell’animale abbattuto e da altre provvidenze statali.

Art.5
Le spese occorrenti per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono a carico dell’Amministrazione regionale.

Art.6
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Igiene e Sanità, emanerà il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art.7
La denominazione del capitolo 15302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1968 è così modificata:
“Spese per la lotta contro le malattie del bestiame”.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 8 gennaio 1969.

Del Rio