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Legge Regionale 14 gennaio 1969, n. 3

Contributi ai Patronati Scolastici, ai Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici e alle Casse Scolastiche delle Scuole e degli Istituti di istruzione media secondaria statali di ogni ordine e grado.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale, al fine di integrare l’azione dello Stato nel campo dell’assistenza scolastica in favore degli alunni bisognosi, è autorizzata a concedere contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati stessi e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti statali di istruzione media secondaria di ogni ordine e grado.
Lo stanziamento globale annuo per la concessione dei contributi di cui al comma precedente non può superare la misura massima di lire 800 per abitante.


Art.2
Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere presentate all’Assessorato regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione.
L’Assessore regionale al Lavoro e Pubblica Istruzione, sulla base delle necessità rappresentate, dispone con suo decreto l’erogazione di detti contributi, previa approvazione del piano di riparto da parte della Giunta regionale.


Art.3
L’Amministrazione regionale nominerà un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di ciascun patronato scolastico, nelle commissioni di cui all’articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, istituite presso i Provveditorati agli studi, nel Consiglio di amministrazione dei consorzi provinciali dei patronati scolastici e di ciascuna cassa scolastica.

Art.4
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13418 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1968 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La denominazione del suddetto capitolo è così modificata:
“Contributi ai patronati scolastici, ai consorzi provinciali dei patronati scolastici e alle casse scolastiche delle scuole e degli istituti statali di istruzione media secondaria di ogni ordine e grado”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 14 gennaio 1969.

Del Rio