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Legge Regionale 29 gennaio 1969, n. 6

Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al ricupero delle somme anticipate ai sensi della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni, e della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, si darà inizio a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello nel quale il beneficiario avrà estinto il debito contratto per l’acquisto, la costruzione, il riscatto o il miglioramento delle condizioni di abitabilità, dell’alloggio
Al ricupero delle somme anticipate ai dipendenti che non abbiano usufruito di alcun mutuo o che estinguano anticipatamente il debito, si darà inizio a partire dal 1º gennaio dell’ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione dell’anticipazione o la estinzione del debito.
Il ricupero delle somme anticipate ha luogo mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, nella misura di un ventesimo del trattamento stesso.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Amministrazione regionale potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenute sull’indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 29 gennaio 1969.

Del Rio