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Legge Regionale 28 maggio 1969, n. 27

Statuto dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Istituto incremento ippico della Sardegna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Regione autonoma della Sardegna che la esercita a mezzo dell’Assessorato all’agricoltura e foreste.

Art.2
L’Istituto persegue i seguenti compiti:
a) provvedere al miglioramento della razza equina mediante la selezione, il mantenimento e l’impiego di riproduttori e l’orientamento dell’attività stalloniera privata;
b) allevare, in un apposito centro, un nucleo di cavalli di pregio indirizzando l’allevamento verso le richieste di mercato e a sostegno della produzione privata;
c) favorire la diffusione commerciale del cavallo sardo;
d) favorire la conservazione dei cavalli sardi della Giara e incrementare l’allevamento anche mediante premi agli allevatori;
e) fornire periodicamente all’Assessorato all’agricoltura e foreste dati e notizie sulle condizioni dell’ippicoltura sarda e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorirne l’incremento e il miglioramento.


Art.3
L’Istituto ha sede in Ozieri.
Sono altresì sedi di servizio dell’Istituto le stazioni di fecondazione equina e le altre località ove l’Istituto stesso svolga eventualmente la sua attività.


Art.4
L’Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri. l patrimonio dell’Istituto è costituito:
a) dai beni patrimoniali di cui esso è attualmente proprietario;
b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione od altro titolo, pervengano all’Istituto.


Art.5
L’Istituto trae mezzi per il suo funzionamento:
a) dai proventi dei beni patrimoniali;
b) dalle entrate di gestione;
c) dai contributi regionali, statali, di altri enti o di privati.


Art.6
Sono organi dell’Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.


Art.7
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni.
Adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente di cui al successivo articolo 8.


Art.8
Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti consiglieri:
a) un funzionario dell’Assessorato all’agricoltura e foreste della carriera direttiva - ruolo tecnico;
b) da un rappresentante dell’Unione nazionale per lo incremento delle razze equine, residente in Sardegna, esperto in materia di allevamento del cavallo da sella;
c) quattro allevatori scelti dall’Assessorato all’agricoltura e foreste fra terne di nomi designate da ciascuna delle seguenti organizzazioni: Associazione allevatori, Unione agricoltori, Federazione coltivatori diretti e Unione regionale contadini e pastori sardi;
d) il Capo dell’Ispettorato compartimentale dell’agricoltura;
e) un docente universitario esperto nella materia, designato dall’Assessore all’igiene e sanità .
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Con lo stesso decreto sono conferite, ad uno dei componenti indicati alla lettera c), le funzioni di Vice Presidente.
Il Direttore dell’Istituto partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario.


Art.9
Il Consiglio di amministrazione è l’organo deliberante dell’Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o uno dei revisori.

Art.10
Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul programma di azione da svolgere;
b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sulle variazioni dei singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio preventivo;
c) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;
d) su ogni altro argomento che il Presidente e il Collegio dei revisori intendono sottoporre ad esame;
e) sulla nomina, progressione in carriera, revoca e collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati dell’Istituto.
Le deliberazioni di cui al comma precedente, eccettuate quelle soggette all’approvazione prevista dalla legge regionale 1º agosto 1966, n. 5, sono trasmesse, nel termine di dieci giorni, all’Assessorato all’agricoltura e foreste per l’approvazione.
Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione di approvazione oppure trascorsi trenta giorni dalla data della loro ricezione senza che l’Assessorato abbia comunque interloquito.


Art.11
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l’irregolare funzionamento dell’Istituto od ostacolino l’attuazione dei suoi fini.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste previa deliberazione della Giunta regionale.
Con lo stesso decreto la gestione dell’Istituto è affidata ad un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.


Art.12
L’anno finanziario dell’Istituto comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Il riscontro sulla gestione dell’Istituto è effettuato da un Collegio di revisori.
Il Collegio:
a) esamina il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo;
b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare svolgimento della gestione;
c) esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.


Art.13
Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
I membri del Collegio dei revisori sono designati: uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente dall’Assessore alle finanze e due effettivi ed uno supplente dall’Assessore all’Agricoltura e foreste.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.


Art.14
Il Direttore dell’Istituto è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Istituto stesso e di tutto l’andamento del servizio.

Art.15
All’espletamento dei servizi l’Istituto provvede con personale proprio.
La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità sono indicati nelle tabelle prima e seconda allegate alla presente legge.
Al personale dell’Istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale.


NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.16
In sede di primo inquadramento, i posti organici previsti dalle tabelle di cui all’articolo precedente sono coperti:
a) con il personale statale del ruolo tecnico della carriera direttiva, in servizio in posizione di comando;
b) con il personale dei ruoli tecnici della carriera ausiliaria ad esaurimento, istituiti presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, e successive modificazioni, e con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, in servizio in posizione di comando;
c) con il veterinario che presta servizio in base ad apposita convenzione;
d) con gli impiegati avventizi in servizio;
e) con i palafrenieri avventizi in servizio;
f) con i salariati fissi in servizio presso il centro allevamento di Foreste Burgos.
Il personale di cui alle lettere a) e b) del primo comma può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze dell’Istituto con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all’atto del passaggio.
I dipendenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma sono assunti nei ruoli organici, con la qualifica rivestita e con l’anzianità maturata nella carriera cui corrispondono i titoli di studio da loro posseduti e le funzioni da loro esercitate.
Il personale di cui alla lettera e) del primo comma è assunto nel ruolo dei salariati permanenti, con la qualifica di guardia scuderia e con l’anzianità maturata.
I salariati di cui alla lettera f) del primo comma sono assunti, nel ruolo dei salariati permanenti, con la qualifica di operai qualificati.
L’anzianità maturata, di cui ai commi precedenti, è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.
I posti eventualmente vacanti dopo l’inquadramento di cui ai commi precedenti sono coperti mediante concorsi pubblici banditi dall’Istituto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1968.


Art.17
Il personale di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo precedente, che non si avvalga della facoltà di passaggio alle dipendenze dell’Istituto, rimane in servizio nella posizione di comando fino ad esaurimento.

Art.18
Dei 55 posti relativi al personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli, di cui alla lettera a) della tabella seconda allegata, soltanto 40 possono essere coperti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I restanti posti saranno coperti, per un corrispondente numero, ogni qualvolta si renderanno liberi i posti dei ruoli ad esaurimento della tabella prima: personale della carriera ausiliaria addetto ai servizi di scuderia e agricoli, e della tabella seconda: personale salariato addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos.


Art.19
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme dello Statuto degli Istituti incremento ippico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1378.
La legge regionale 14 novembre 1956, n. 30, è abrogata.


Art.20
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16628 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE:
Cap. 17130 lire 5.000.000
IN AUMENTO:
Cap. 16628 lire 5.000.000
Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge negli esercizi successivi si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.


Art.21
Col regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Pianta organica del personale dell’istituto incremento ippico della Sardegna. (Tabella Ristrutturata)
Tabella prima
Ruolo tecnico.
Carriera direttiva (dottori in agraria o in veterinaria).
Direttore (Ispettore generale oppure Ispettore capo), posti complessivi 1.
Vice direttore (Ispettore superiore oppure Ispettore principale oppure Ispettore oppure Ispettore aggiunto), posti complessivi 1.
Totale posti per la carriera direttiva, dottori in agraria o in veterinaria, (ruolo tecnico), 2.
Veterinari.
Veterinario (Veterinario capo oppure Veterinario superiore oppure Veterinario di 1a classe oppure Veterinario di 2a classe oppure Veterinario di 3a classe), posti complessivi 1.
Totale posti per la carriera direttiva, veterinari, (ruolo tecnico), 1.
Carriera di concetto.
Periti agrari (Esperto principale oppure 1º Esperto oppure Esperto oppure Esperto aggiunto oppure Vice esperto), posti complessivi 1.
Totale posti per la carriera di concetto, periti agrari, (ruolo tecnico), 1.
Carriera esecutiva (personale di scuderia).
Sorvegliante superiore (ex coefficiente 325), posti 1.
Capo sorvegliante (ex coefficiente 271), posti 1.
1º sorvegliante (ex coefficiente 229) oppure Sorvegliante (ex coefficiente 202) oppure Sorvegliante aggiunto (ex coefficiente 180) oppure Aiuto sorvegliante (ex coefficiente 157), posti complessivi 2.
Totale posti per la carriera esecutiva, personale di scuderia, (ruolo tecnico), 4.
Carriera ausiliaria (personale addetto alla conduzione degli automezzi e macchine agricole).
Agente tecnico capo oppure Agente tecnico, posti complessivi 3.
Totale posti per la carriera ausiliaria, personale addetto alla conduzione degli automezzi e macchine agricole, (ruolo tecnico), 3.
Ruolo amministrativo
Carriera direttiva
(Dottori in giurisprudenza o in facoltà equipollenti).
Direttore di sezione oppure Consigliere di 1a classe oppure Consigliere di 2a classe oppure Consigliere di 3a classe, posti complessivi 1.
Totale posti per la carriera direttiva, dottori in giurisprudenza o in facoltà equipollenti, (ruolo amministrativo), 1.
Carriera di concetto (Ragionieri).
Ragioniere capo, posti 1.
Ragioniere principale oppure 1º Ragioniere oppure Ragioniere oppure Ragioniere aggiunto oppure Vice ragioniere, posti complessivi 1.
Totale posti per la carriera di concetto, ragionieri, (ruolo amministrativo), 2.
Carriera esecutiva (archivisti dattilografi).
Archivista capo, posti 1.
1º Archivista dattilografo oppure Archivista dattilografo oppure Applicato dattilografo oppure Applicato aggiunto dattilografo, posti complessivi 3.
Totale posti per la carriera esecutiva, archivisti dattilografi, (ruolo amministrativo), 4.
Tabella I. Ruolo ad esaurimento.
Carriera ausiliaria (personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli).
Capo palafreniere (ex coefficiente 173) oppure palafreniere (ex coefficiente 159), posti complessivi 15.
Totale posti per la carriera ausiliaria, personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli (ruolo ad esaurimento), 15.
Tabella II. Salariati permanenti.
Personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli.
Palafrenieri (ex coefficiente 173, 1a categoria specializzati), posti 20.
Guardia scuderia (ex coefficiente 159, 2a categoria operai permanenti), posti 35.
Totale posti salariati permanenti, personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli, 55.
Personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos.
Conduttori di automezzi e macchine agricole (1a categoria), posti 2.
Totale posti salariati permanenti, personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos, 2.
Tabella II. Ruolo ad esaurimento
Salariati permanenti (personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos).
Operai qualificati (2a categoria), posti 14.
Totale posti per salariati permanenti, personale addetto ai servizi di scuderia e agricoli del centro di allevamento di Foresta Burgos, (ruolo ad esaurimento), 14.



Data a Cagliari, li 28 maggio 1969.

Del Rio