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Legge Regionale 28 maggio 1969, n. 28

Aumento dell’assegno giornaliero di frequenza ai lavoratori avviati ai corsi di addestramento per disoccupati.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai lavoratori avviati ai corsi di addestramento per disoccupati di cui alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, modificata con la legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35, spetta, per ogni giorno di frequenza, a partire dal 1º gennaio 1969, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per il coniuge e per ogni figlio e genitore, purché a carico.
Nei confronti dei lavoratori che percepiscono l’indennità giornaliera ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, l’assegno giornaliero di cui al precedente comma è ridotto dell’importo della indennità o del sussidio percepito.


Art.2
Le spese per l’attuazione della presente legge sono a carico del Fondo per l’addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna istituito con la legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969, è stornata dal capitolo 27101 la somma di lire 45.000.000 a favore del capitolo 25407.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 28 maggio 1969.

Del Rio