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Legge Regionale 19 settembre 1970, n. 34

Norme relative ad interventi a favore di aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La legge regionale 21 novembre 1968, n. 48, è applicabile anche per l’annata agraria 1970-71.
Nell’articolo 2 della predetta legge regionale 21 novembre 1968, n. 48, la data del 30 settembre 1968 è sostituita con la data del 30 settembre 1970.


Art.2
Ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati, che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche in misura tale da compromettere il bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario, con il concorso regionale negli interessi, per le necessità di conduzione dell’azienda, sia nell’anno in cui si sono verificati gli eventi dannosi, sia nell’anno successivo e per la estinzione delle passività delle suddette aziende, derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell’annata agraria in cui si è verificato l’evento dannoso. Il tasso d’interesse a carico della ditta prestataria è fissato nella misura dell’1,50 per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio. I prestiti sono deliberati dagli istituti e dagli enti autorizzati, previo parere del capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura sulla gravità dei danni riportati dalla azienda e sull’ammontare del credito occorrente, che in ogni caso non potrà essere superiore all’importo di lire 1.000.000.

Art.3
Il concorso della Regione sarà corrisposto dall’Assessorato all’agricoltura e foreste agli istituti ed enti esercenti il credito agrario - sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in annualità o semestralità erogate anticipatamente pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle ditte prestatarie nella misura prevista dall’articolo precedente.
Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130.
Ciascuna annualità di rimborso, con i relativi interessi, è garantita dai privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.


Art.4
I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione. Detta garanzia si esplica sull’ammontare dell’intera perdita per capitale, interessi e spese, che gli istituti di credito e gli enti autorizzati al credito agrario di esercizio dimostreranno di aver sofferto dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni costituiti in garanzia - ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 - delle ditte prestatarie inadempienti per almeno due rate semestrali od una rata annuale.
A tal fine è istituito presso i predetti istituti di credito operanti in Sardegna un fondo di garanzia sussidiaria con una dotazione iniziale di lire 200.000.000.


Art.5
L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie necessarie all’ente di sviluppo agricolo, ai consorzi agrari provinciali, e a cooperative o loro consorzi, per ottenere dagli istituti autorizzati all’esercizio del credito agrario i finanziamenti necessari per approvvigionarsi di mangimi e foraggi al fine di evitare manovre speculative sui prezzi dei medesimi prodotti.
A tal fine è istituito presso i predetti istituti di credito operanti in Sardegna un fondo di garanzia fidejussoria con una dotazione iniziale di lire 300.000.000.


Art.6
L’Amministrazione regionale è autorizzata a portare il fondo istituito dall’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, da lire 10.500.000.000 fino ad un massimo di lire 13.000.000.000.

Art.7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:
“26645 bis - Concorso nel pagamento degli interessi per prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati, che abbiano subito danni a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, per le necessità di conduzione della azienda”.
“26696 bis - Fondo di garanzia sussidiaria a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati, che abbiano subito danni a seguito di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche per i prestiti di esercizio contratti con istituti od enti esercenti il credito agrario”.
“26696 ter - Fondo di garanzia fidejussoria a favore dell’ente di sviluppo, dei consorzi agrari provinciali e delle cooperative o loro consorzi, per ottenere dagli istituti autorizzati all’esercizio del credito agrario i finanziamenti necessari per approvvigionarsi di mangimi e foraggi”.
A favore dei predetti capitoli sono stornate dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione rispettivamente le somme di lire 300.000.000, 200.000.000 e 300.000.000.


Art.8
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 27901 - 2.700.000.000

In aumento:
Cap. 26639 + 200.000.000
Cap. 26640 + 2.500.000.000
Le spese derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 26645 bis, 26696 bis e 26696 ter dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, li 19 novembre 1970

Abis