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Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 29

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. 17903 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42, RD 18 novembre 1923, n. 2440) L. 400.000.000
In aumento:
Cap. 15506 - Contributo annuale all’Ente Sardo Acquedotti e fognature per la gestione e la manutenzione degli acquedotti e delle fognature e per l’ampliamento e il miglioramento degli acquedotti e delle fognature esistenti (LLRR 20 febbraio 1957, n. 18 e 5 luglio 1963, n. 9) L. 350.000.000
Cap. 16136 - Contributo annuale a favore dell’Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (art. 3, LR 2 marzo 1957, n. 6) L. 50.000.000
Cap. 16621 - Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (LLRR 26 marzo 1953, n. 8 e 12 marzo 1969, n. 9) L. 210.000.000
Cap. 16628 - Contributo all’Istituto di incremento ippico di Ozieri (LR 28 maggio 1969, n. 27) L. 199.500.000
Cap. 16649 - Contributo annuo per il funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (art. 10 LR 19 giugno 1956, n. 22) L. 100.000.000
Cap. 16718 - Contributo annuale per il funzionamento della Stazione sperimentale del sughero (LR 6 febbraio 1952, n. 5) L. 26.000.000
Cap. 16807 - Contributo annuale a favore dell’Ente sardo industrie turistiche (LR 22 novembre 1950, n. 62) L. 50.000.000
Per la restante somma di L. 585.500.000 si farà fronte mediante prelievo di una corrispondente somma dal capitolo 27901 “Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative“ dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.

Giagu de Martini