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Legge Regionale 2 dicembre 1971, n. 30

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, recante norme per la concessione di agevolazioni per l’attuazione di un piano diretto ad incrementare il numero e la efficienza degli impianti sportivi della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1967, n. 19, è abrogato.

Art.2
Il capitolo 23801 dello stato di previsione della spesa pubblica del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 è soppresso ed il relativo stanziamento è trasferito al capitolo 23806 dello stesso stato di previsione della spesa la cui dizione è così modificata:
Cap. 23806 - Contributi a comuni e a consorzi di comuni per l’acquisto delle aree occorrenti per la costruzione, lo ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi e per la copertura degli oneri derivanti ai comuni dalla utilizzazione della legislazione statale operante negli stessi settori e per gli stessi scopi, nonchè per l’acquisto ed il miglioramento di attrezzature ginnico – sportive (LR 1 settembre 1967, n. 19) L. 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 dicembre 1971.

Giagu de Martini