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Legge Regionale 10 dicembre 1971, n. 32

Pubblicazione obbligatoria per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parte prima - di tutti i decreti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La pubblicazione di tutti i decreti emessi dal Presidente della Giunta e dagli Assessori regionali è obbligatoria.
Ad essa si provvede per estratto nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 1955, n. 8.
L’estratto deve contenere, in ogni caso, il destinatario, l’oggetto, la norma cui il decreto fa riferimento, ed ogni altra indicazione utile alla esatta valutazione del provvedimento.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1971

Giagu de Martini