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Legge Regionale 15 dicembre 1971, n. 33

Provvidenze regionali per la ricostruzione degli abitati di Gairo e Osini
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Al fine di integrare o di agevolare il godimento dei benefici statali previsti dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e 31 ottobre 1966, n. 952, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli interessi e spese per anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito operanti in Sardegna agli abitanti dei Comuni di Gairo e Osini per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, la riparazione di case di abitazione.

Art.2
Le anticipazioni sono concesse dagli Istituti di credito dietro cessione del contributo statale, di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 952, e successive modificazioni, ad un tasso annuo comprensivo di qualunque spesa, provvigione e di ogni altro diritto e onere non superiore al 3 per cento a carico del cedente, per una durata di cinque anni salva estinzione anticipata a seguito di liquidazione del suddetto contributo statale.
L’Amministrazione regionale presterà altresì le necessarie garanzie sussidiarie.


Art.3
I mutui sono concessi con le modalità e alle condizioni più favorevoli previste dalla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, agli abitanti dei comuni di Gairo e Osini sempre che rientrino fra gli aventi diritto di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 952, e per la sola parte di spesa non coperta da contributo statale.

Art.4
La concessione dei benefici regionali di cui agli articoli precedenti è accordata anche a coloro che, trovandosi nelle condizioni di beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 952, intendano ricostruire la propria casa di abitazione anche in altro comune della Sardegna.

Art.5
Le provvidenze di cui alla presente legge, in deroga alle norme della legge regionale 21 luglio 1954, n. 15, sono concesse direttamente dall’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e possono essere concesse anche ad integrazione di benefici di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 952.
Le domande per ottenere i benefici devono essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.6
La spesa per l’attuazione della presente legge farà capo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato “Fondo regionale per la spesa relativa alla concessione di anticipazioni e mutui agevolati agli abitanti di Gairo e Osini per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, la riparazione di case di abitazione“.
Per la gestione del “Fondo“ l’Amministrazione regionale stipulerà entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge apposita convenzione con uno o più Istituti
di credito.
Tale convenzione sarà approvata dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.


Art.7
E’ istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971, il capitolo 24512 bis così denominato: “Fondo regionale per la spesa relativa alla concessione di anticipazioni e mutui agevolati agli abitanti di Gairo e Osini per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, la riparazione di case di abitazione“.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 500.000.000 mediante prelievo di una corrispondente somma del capitolo 27901 “Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970“.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1971

Giagu de Martini