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Legge Regionale 12 gennaio 1972, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, il bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario 1972 e comunque non oltre il 31 gennaio 1972.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei capitoli del bilancio dell'anno 1971.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1972

Giagu de Martini