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Legge Regionale 14 febbraio 1972, n. 4

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare, provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge regionale, e comunque non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972.
Entro lo stesso termine gli impegni di spesa, sommati a quelli assunti nel mese di gennaio, non potranno nel complesso superare i 3 dodicesimi dell’importo stanziato nei vari capitoli di bilancio per l’anno 1971.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 14 febbraio 1972.

Giagu de Martini