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Legge Regionale 4 maggio 1972, n. 8

Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria agli artigiani.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata, con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge e fino a quando con legge statale non saranno stabilite analoghe provvidenze, a erogare contributi integrativi alle Casse mutue provinciali artigiane istituite con legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per concedere agli artigiani l'assistenza generica sanitaria a domicilio ed in ambulatorio.

Art.2
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, determina annualmente i contributi alle Casse mutue provinciali artigiane in misura proporzionale al numero degli iscritti nei vigenti ruoli di riscossione di contributi previsti all'articolo 23, lettere b) e c), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ed al numero di pensionati assistiti iscritti nell'elenco di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 260.

Art.3
Le Casse mutue provinciali artigiane di Cagliari, Sassari e Nuoro sono tenute, alla chiusura della gestione annuale, a presentare all’Amministrazione regionale regolare conto consuntivo.

Art.4
L'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato al Lavoro, vigila ed effettua controlli sul corretto impiego dei contributi erogati.

Art.5
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 15127 con la denominazione “Contributi integrativi alle Casse mutue artigiane provinciali della Sardegna”.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 250.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione della spesa.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 15127 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

Spano