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Legge Regionale 4 maggio 1972, n. 9

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente “Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il 3º comma dell’articolo 1 della legge regionale 6 agosto, n. 18, è sostituito dal seguente: “Tali assegni vengono corrisposti sulla base delle situazioni esistenti al 1º gennaio dell’anno cui gli assegni stessi si riferiscono e non sono frazionabili per eventi che possano verificarsi nel corso dell’anno”.

Art.2
L’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: “Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, sia agli effetti dell’accertamento del carico familiare, si richiama il testo unico delle norme per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e, eventuali, relativi criteri applicativi”.

Art.3
L’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: “Per la corresponsione dell’assegno deve essere presentata dagli aventi diritto regolare domanda indirizzata all’Assessorato regionale al lavoro - all’ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni corredata dalla seguente documentazione:
1) certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
2) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
3) dichiarazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio, attestante la esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l’esistenza di familiari a carico.
I documenti di cui ai punti 1) e 3), qualora non presentati, unitamente alla domanda, sono richiesti d’ufficio dall’Ente di cui all’articolo 4.


Art.4
L’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, è sostituito dal seguente: ”In riferimento ai punti 1) e 3) dell’articolo precedente, entro il 31 dicembre di ogni anno, le Camere di Commercio e le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, competenti per territorio, comunicheranno all’Ente di cui all’articolo 4 le variazioni intervenute nella situazione degli aventi diritto all’assegno di cui all’articolo 1”.

Art.5
Le modifiche e le integrazioni contemplate nella presente legge regolano l’erogazione degli assegni a decorrere dal 1º gennaio 1970 e si applicano anche alle domande già presentate ai competenti uffici erogatori.

Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 maggio 1972.

Spano