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Legge Regionale 10 maggio 1972, n. 13

Misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un assegno integrativo bimestrale, pari a lire 15.400, ai titolari di sola pensione di vecchiaia o di superstiti liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, residenti in Sardegna da almeno un anno e che abbiano conseguito il diritto alla pensione in Sardegna.

Art.2
L’Assegno integrativo bimestrale di sola pensione di vecchiaia o di superstiti, di cui all’articolo 1, sarà corrisposto agli aventi diritto a decorrere dal 1º giugno 1972.

Art.3
er l’attuazione della presente legge l’Assessorato regionale al lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nella convenzione saranno indicate le modalità per l’accertamento degli aventi diritto.


Art.4
I titolari di sola pensione di vecchiaia o di superstiti di cui all’articolo 1 hanno diritto all’integrazione della pensione medesima senza particolari procedure.
L’integrazione prevista dal primo comma del presente articolo è automatica purché l’avente diritto dichiari sotto la propria responsabilità di non godere di altre pensioni a nessun titolo.


Art.5
L’Assessorato Regionale al Lavoro e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettueranno, eventualmente, gli accertamenti che riterranno opportuni per stabilire se i beneficiari dell’assegno integrativo hanno o meno i requisiti previsti dalla presente legge.

Art.6
Contro l’esclusione dai benefici di cui alla presente legge gli interessati potranno presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non ammissione all’assegno bimestrale previsto dall’articolo 1 della presente legge, ricorso in carta semplice all’Assessorato Regionale al Lavoro.
La notifica del provvedimento di esclusione sarà eseguita a cura dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


Art.7
L’Assessore Regionale al Lavoro - entro 60 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi - deciderà in merito su conforme parere di una Commissione regionale così composta:
a) dal Direttore dei servizi dell’Assessorato al lavoro;
b) da un funzionario dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
c) da un funzionario dei servizi contributi unificati agricoli;
d) da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati dalle rispettive associazioni di categoria, nel numero di due per ciascuna, rispettivamente dalla Federazione Regionale dei Coltivatori Diretti e dalla Unione Regionale dei Contadini, Coltivatori e Pastori.
La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale al lavoro o da un suo delegato.


Art.8
La Commissione di cui all’articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore Regionale al Lavoro.

Art.9
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato - con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima - il regolamento di attuazione.

Art.10
Per l’attuazione della presente legge sono istituiti nello stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 i seguenti capitoli:
Cap. 15404 - Con la seguente denominazione: “Compenso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il servizio di corresponsione dell’assegno integrativo bimestrale ai pensionati di vecchiaia o di superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”;
Cap. 15405 - Con la seguente denominazione: “Spese per la concessione di un assegno integrativo bimestrale di pensioni di vecchiaia o di superstiti per coltivatori diretti, mezzadri e coloni”.
A favore dei suddetti capitoli sono stornate, nel bilancio di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 1972 rispettivamente le somme di lire 40.000.000 e lire 760.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 15404 e 15405 dello stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.


Art.11
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 maggio 1972.

Spano