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Legge Regionale 19 maggio 1972, n. 14

Norme integrative e modificative della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, concernente provvidenze in favore dell’artigianato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, è sostituito dal seguente:
“Alle iniziative che rispondono a tutte le condizioni richieste dalla presente legge ed abbiano titolo ad ottenere per il medesimo programma di spesa altre provvidenze analoghe su fondi pubblici, vengono concessi contributi nella misura necessaria al raggiungimento della percentuale massima prevista ai sensi del precedente articolo 4”.


Art.2
Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente articolo 10 bis:
“Gli Istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere alle imprese artigiane di cui all’articolo 1, unitamente ai prestiti agevolati di impianti l’anticipazione dei contributi alle stesse spettanti nella misura e per le attività ammesse secondo quanto stabilito con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4.
Le anticipazioni di cui al comma precedente sono erogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e gli stessi criteri di pagamento dei prestiti di impianto.
L’anticipazione diviene contributo a fondo perduto nel momento in cui l’Istituto di credito convenzionato accerta l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa programmata.
In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell’esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento concessivo, l’Istituto di credito convenzionato provvede, direttamente, nelle forme di legge, anche al ricupero di detti contributi”.


Art.3
Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l’articolo 10, è aggiunto l’articolo 10 ter:
“Ove la pratica di prestito agevolato di impianto non sia andata a buon fine e tuttavia sussistano le condizioni per l’istruttoria e l’eventuale definizione della pratica di contributo, gli interessati hanno diritto ad ottenere tale beneficio secondo i criteri fissati nel Titolo II della presente legge considerandosi le domande presentate, a tutti gli effetti, nella stessa data di ricezione delle richieste di prestito. A tale fine l’Istituto di credito convenzionato provvederà ad inviare all’Assessorato competente in materia di artigianato una copia autenticata della domanda di prestito che non ha trovato accoglimento”.


Art.4
Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente articolo 10 quater:
“Le somme anticipate a titolo di contributo dagli Istituti di credito convenzionati, con aggravio provvisorio sul fondo di rotazione previsto dall’articolo 10, vengono rimborsate trimestralmente agli stessi Istituti, con decreto dell’Assessore competente in materia di artigianato, dietro presentazione di copia del contratto di mutuo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo del prestito e del contributo abbinato.
La spesa relativa graverà sul capitolo di bilancio che prevede “Contributi alle imprese artigiane per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali necessari all’azienda, ivi compresa l’area occorrente, e per l’acquisto dei macchinari ed attrezzature”.


Art.5
Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l’articolo 14, è aggiunto il seguente articolo 14 bis:
“Allo scopo di alleviare il carico degli interessi passivi gravanti sui finanziamenti che vengono concessi, secondo le norme previste dalla presente legge, da Istituti o Aziende di credito con fondi propri, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi in misura tale che gli interessi stessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non gravino complessivamente sul mutuatario oltre il 3 per cento in ragione di anno.
Il contributo di cui al precedente comma è disposto con decreto dell’Assessore competente in materia di artigianato.
L’Assessore competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare con gli Istituti o Aziende di credito interessati, le convenzioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti”.


Art.6
Dopo il 1º comma dell’articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, è inserito il seguente comma:
“Avverso il mancato o parziale accoglimento della domanda di prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dell’Istituto di credito convenzionato, il ricorso all’Assessore competente in materia di artigianato”.


Art.7
Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente articolo 23 bis:
“Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972, è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 26115 - “Concorso nel pagamento degli interessati su prestiti contratti da artigiani”.
Le nuove spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti degli anni successivi”.


Art.8
Alla legge regionale 9 maggio 1968, n. 26, dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente articolo 23 ter:
“Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 27901 - “Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L.150.000.000
In aumento
Capitolo 26115 - Concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti da artigiani L.150.000.000
Lo stanziamento del capitolo 26115 non potrà essere inferiore a lire 150.000.000 per anno”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 maggio 1972.

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