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Legge Regionale 19 maggio 1972, n. 15

Modifiche alla disciplina della concessione di assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, già modificato dall’articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1967, n. 4, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un assegno non reversibile, nella misura di L.12.000 mensili, ai vecchi di tutte le categorie, uomini e donne nati e residenti in Sardegna o che vi risiedano da almeno cinque anni, anche se non hanno prestato la loro opera alle dipendenze di terzi, e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini ed il cinquantacinquesimo se donne e non superato il sessantacinquesimo.
La corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma è interrotta o ridotta nel caso che lo Stato provveda alla concessione ai suddetti beneficiari in tutto o in parte di provvidenze analoghe”.


Art.2
Le spese per l’attuazione della presente legge gravano per la somma di L.10.000.000 sul capitolo 15401 e per la somma di lire 870.000.000 sul capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa della Regione per l’anno 1972 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 maggio 1972.

Spano