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Legge Regionale 29 maggio 1972, n. 17

Modifica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, concernente: “Norme per la concessione di agevolazioni al fine di facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, alla lettera “a” è modificato nel modo seguente:
“a) per l’assistenza finanziaria alle società sportive ed ai centri di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività”.


Art.2
L’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:
“Per l’assistenza finanziaria alle società sportive ed ai vari comitati e sottocomitati regionali, provinciali e zonali dei centri di promozione sportiva per lo svolgimento dell’attività , di cui alla lettera “a” del precedente articolo 2, potranno essere concessi contributi rapportati all’importanza del ruolo sportivo svolto ed all’effettiva partecipazione popolare alle competizioni.
La concessione del contributo è condizionata all’approvazione da parte dell’Assessorato regionale competente per lo sport, dei prezzi di ingresso per gli ordini di posti popolari.
I contributi possono essere concessi esclusivamente per favorire le attività sportive di atleti non professionisti nonché la partecipazione popolare alle competizioni sportive.
La concessione di contributi superiori a lire 15.000.000 è subordinata alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell’ultimo bilancio degli enti richiedenti che dovrà essere allegato alla domanda di contributo, nonché alla presentazione di un preventivo di spesa per l’anno sociale cui si riferisce il contributo del quale si chiede la concessione.
Gli Enti che beneficeranno dei contributi devono presentare all’Assessorato regionale competente per lo sport un documento consuntivo circa l’utilizzazione dei contributi medesimi.
Non meno della metà dello stanziamento globale, destinato agli interventi previsti dal presente articolo, è riservato alla concessione di contributi annuali unitariamente non superiori a lire 15.000.000.
La concessione e la liquidazione dei contributi potrà aver luogo in una o più soluzioni”.


Art.3
La dizione del capitolo 13803 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1971 è così modificata:
Capitolo 13803 - Contributi ai centri di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività e per la assistenza finanziaria alle manifestazioni sportive di largo interesse popolare (L.R. 19 luglio 1968, n. 35)”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 29 maggio 1972.

Spano