Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 20
Estensione ai dipendenti di ruolo dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda delle agevolazioni e provvidenze previste dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
Art.3
in apposita categoria, n. 10 “Trasferimenti” di nuova istituzione:
Capitolo 59 bis: Contributi ai dipendenti dell’Azienda per l’acquisto di suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione per la costruzione o l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione o l’estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi; contributi ai dipendenti assegnatari di alloggi costruiti o da costruire con il concorso e con il contributo dello Stato e al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà degli alloggi con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 (art. 3, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e artt. 4, 5 e 6 legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5);
in apposita categoria n. 12 “Anticipazioni” di nuova istituzione:
Capitolo 59 ter: Anticipazioni ai dipendenti dell’Azienda per l’acquisto di suoli edificatori sociali per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione o l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione o la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi (artt. 1 e 2, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25; art. 1, legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28, e artt. 1, 3 e 5, legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5).
A favore di detti capitoli è stornata dal capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario 1971 la somma di lire 12.000.000 da ripartirsi come appresso:
a favore del Capitolo 59 bis: L. 2.000.000
a favore del Capitolo 59 ter: L. 10.000.000
Art.4
“Ricupero rateale da parte dei dipendenti dell’Azienda, delle somme loro anticipate per l’acquisto dei suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione e l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione e la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi (art. 4, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25; art. 2, legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28; legge regionale 23 marzo 1961, n. 6; art. 10, legge regionale 23 marzo 1961, n. 5, e legge regionale 29 gennaio 1969, n. 6)”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972.
Spano