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Legge Regionale 5 luglio 1972, n. 20

Estensione ai dipendenti di ruolo dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda delle agevolazioni e provvidenze previste dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono estese ai dipendenti di ruolo dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda le provvidenze e le agevolazioni previste a favore del personale regionale dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, per l’acquisto e la costruzione di case di abitazione.

Art.2
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda stabilirà le modalità di attuazione della presente legge.

Art.3
Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate per l’anno finanziario 1971, in lire 12 milioni, si farà fronte mediante l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario 1971 e per gli anni finanziari successivi:
in apposita categoria, n. 10 “Trasferimenti” di nuova istituzione:
Capitolo 59 bis: Contributi ai dipendenti dell’Azienda per l’acquisto di suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione per la costruzione o l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione o l’estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi; contributi ai dipendenti assegnatari di alloggi costruiti o da costruire con il concorso e con il contributo dello Stato e al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà degli alloggi con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 (art. 3, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e artt. 4, 5 e 6 legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5);
in apposita categoria n. 12 “Anticipazioni” di nuova istituzione:
Capitolo 59 ter: Anticipazioni ai dipendenti dell’Azienda per l’acquisto di suoli edificatori sociali per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione o l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione o la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi (artt. 1 e 2, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25; art. 1, legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28, e artt. 1, 3 e 5, legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5).
A favore di detti capitoli è stornata dal capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario 1971 la somma di lire 12.000.000 da ripartirsi come appresso:
a favore del Capitolo 59 bis: L. 2.000.000
a favore del Capitolo 59 ter: L. 10.000.000


Art.4
Ad iniziare dall’anno finanziario 1972 sarà istituito in apposita categoria n. 9 “Rimborso di anticipazioni” dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dell’Azienda foreste demaniali della Regione Sarda il seguente nuovo capitolo 2401, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti dell’Azienda:
“Ricupero rateale da parte dei dipendenti dell’Azienda, delle somme loro anticipate per l’acquisto dei suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione e l’acquisto di alloggi di nuova costruzione, per spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all’acquisto degli immobili e per la riduzione e la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all’acquisto degli immobili stessi (art. 4, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25; art. 2, legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28; legge regionale 23 marzo 1961, n. 6; art. 10, legge regionale 23 marzo 1961, n. 5, e legge regionale 29 gennaio 1969, n. 6)”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972.

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