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Legge Regionale 24 luglio 1972, n. 27

Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università , degli enti gestori di acquedotti e fognature per l’esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere gli oneri gravanti sui comuni, sulle province, sugli enti ospedalieri, sui loro consorzi, sulle università e sugli istituti universitari, per la realizzazione di opere ospedaliere, ammesse a contributo statale a termini della vigente legislazione.
Analoga assunzione di oneri è autorizzata a favore dei comuni e loro consorzi nonché degli enti autorizzati alla gestione di acquedotti e di fognature, per l’esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti e di fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.


Art.2
In diretta relazione con le modalità di concessione del contributo statale, gli oneri di cui al precedente articolo sono assunti come segue:
a) mediante la concessione di contributi regionali costanti per 35 anni, integrativi dei contributi statali;
b) mediante la concessione di contributi regionali in conto capitale, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammessa al contributo statale.
Il cumulo dei contributi in conto capitale, o attualizzati al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri eventuali enti non potrà in nessun caso eccedere l’importo dell’opera ammessa a contributo.


Art.3
Qualora gli stanziamenti regionali di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge si rivelassero eccedenti rispetto alle necessità di intervento in conto capitale per l’integrazione dei contributi statali relativi all’attuazione del piano generale degli acquedotti, le eccedenze medesime potranno essere portate in aumento agli stanziamenti regionali per le contribuzioni pluriennali di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l’Assessore regionale alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle quote di stanziamento di cui al comma precedente.
Sulle somme così trasferite gli impegni sono assunti, a carico dell’esercizio di competenza, per tutto il trentacinquennio di contribuzione. L’Amministrazione regionale è autorizzata a pagare tali contribuzioni, ragguagliate al valore attuale, in unica soluzione.
Ove gli stanziamenti regionali di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 risultassero a loro volta eccedenti rispetto alle esigenze di integrazione dei contributi trentacinquennali concessi dallo Stato per l’attuazione delle opere di cui all’articolo 1 della presente legge, dette eccedenze potranno essere utilizzate per l’assunzione degli oneri residui cui i comuni debbono far fronte per la realizzazione, con contributo dello Stato, di altre categorie di opere pubbliche di loro interesse.
In quest’ultimo caso, l’intervento regionale è limitato ai comuni con popolazione inferiore rispettivamente a 10.000 abitanti se delle province di Cagliari e Sassari ed a 7.000 abitanti se della provincia di Nuoro, con priorità per le opere igieniche.


Art.4
Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con decreto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.
La somministrazione del contributo si esegue:
- a diretto favore dell’istituto mutuante nel caso previsto dalla lettera a) del precedente articolo 2;
- a favore dell’ente concessionario nel caso di cui alla lettera b) dello stesso articolo 2, sulla base di stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici e con le stesse ritenute di garanzia previste per l’erogazione del contributo principale. Al pagamento della rata di saldo si provvederà dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.
L’Assessore regionale ai lavori pubblici può delegare al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna le funzioni istruttorie relative alla concessione ed erogazione dei contributi.


Art.5
Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale, tenuto conto della elevazione del contributo statale eventualmente previsto per tale ipotesi, può coprire l’onere fino alla misura del saggio di interesse che sarà indicato annualmente con decreto congiunto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici e dell’Assessore regionale alle finanze.
L’integrazione del contributo previsto dal precedente comma verrà disposto con decreto suppletivo.
Nel caso di gare in aumento potrà essere concessa con decreto suppletivo, sulla somma eccedente, una integrazione del contributo regionale nella stessa misura percentuale del decreto principale.


Art.6
Le domande per il conseguimento dei benefici di cui alla presente legge sono presentate all’Assessorato regionale ai lavori pubblici che sulla scorta degli indirizzi della programmazione economica, formula un piano annuale operativo dei singoli interventi.

Art.7
Per l’assunzione degli impegni di spesa relativi alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art.8
Per l’attuazione degli interventi previsti dal punto a) dell’articolo 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:
- per l’esercizio finanziario 1972 L. 300.000.000;
- per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 L. 100.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972, per la prima annualità dell’assegnazione relativa all’anno stesso è istituito il capitolo 26531 - “Contributi ai comuni, alle province, agli enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle università e istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi ai comuni, ai loro consorzi, agli enti gestori di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti e delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 13 e 15 del DPR 11 marzo 1968, n. 1090; eventuali contributi agli enti locali negli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui destinati alla realizzazione di altre categorie e spese, di cui all’articolo 3 della presente legge - L.300.000.000”.
A favore del capitolo 26531 è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972 la somma di L. 300.000.000.
Negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni successivi saranno iscritte, in dipendenza delle assegnazioni stabilite nel primo comma del presente articolo, le seguenti somme:
- nell’anno 1973, L.400.000.000; nell’anno 1974, L.500.000.000; nell’anno 1975, L.600.000.000; nell’anno 1976, L.700.000.000; nell’anno 1977, L.800.000.000; nell’anno L.1978, L.900.000.000; nell’anno 1979, L.1.000.000.000; nell’anno 1980, L.1.100.000.000; nell’anno 1981, L.1.200.000.000; dall’anno 1982 all’anno 2006, L.1.300.000.000; nell’anno 2007, L.1.000.000.000; nell’anno 2008, L.900.000.000; nell’anno 2009, L.800.000.000; nell’anno 2010, L.700.000.000; nell’anno 2011, L.600.000.000; nell’anno 2012, L.500.000.000; nell’anno 2013, L.400.000.000; nell’anno 2014, L.300.000.000; nell’anno 2015, L.200.000.000; nell’anno 2016, L.100.000.000.
Per l’attuazione degli interventi previsti dal punto b) dell’articolo 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:
- per l’anno finanziario 1972, L.700.000.000;
- per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1982, L.600.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1972, per la prima annualità dell’assegnazione relativa all’anno stesso, è istituito il capitolo 26532 - “Contributi ai comuni e agli enti gestori di fognature o acquedotti che siano interessati ai lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti o di fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 14 e 15 del DPR 11 marzo 1968, n. 1090, L.700.000.000”.
A favore del capitolo 26532 è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di lire 700.000.000.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, rispetto alle assegnazioni dell’esercizio 1972 per gli anni finanziari successivi a quello in corso, si farà fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e sui consumi dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 luglio 1972.

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