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Legge Regionale 16 marzo 1973, n. 2

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina dell’indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La legge regionale 8 novembre 1968, n. 45, è abrogata.

Art.2
Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, è sostituito dal seguente:
“L’autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordate con decreto dell’Assessore regionale all’Industria e Commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate”.
Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, è sostituito dal seguente:
“L’autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordate con decreto dell’Assessore regionale all’Industria e Commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Cagliari, lì 16 marzo 1973

Giagu de Martini