Legge Regionale 16 marzo 1973, n. 2
Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina dell’indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
“L’autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordate con decreto dell’Assessore regionale all’Industria e Commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate”.
Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, è sostituito dal seguente:
“L’autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordate con decreto dell’Assessore regionale all’Industria e Commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, lì 16 marzo 1973
Giagu de Martini