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Legge Regionale 18 maggio 1973, n. 6

Interpretazione autentica del quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, concernente “Trattamento economico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del personale stesso”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La percentuale di variazione di cui al quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, deve intendersi pari alla differenza tra gli indici del costo della vita del mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell’anno precedente.

Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Cagliari, addì 18 maggio 1973

Giagu de Martini