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Legge Regionale 18 giugno 1973, n. 12

Soppressione dell’Ente Sardo di Elettricità.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Ente sardo di elettricità (EN.SA.E.) con sede in Cagliari, istituito con la legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, è soppresso a far data dal 90º giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

Art.2
L’Amministrazione regionale succede, dalla data di soppressione, all’Ente sardo di elettricità in tutti i rapporti giuridici, di cui l’Ente stesso è titolare, a carattere finanziario o patrimoniale e negli obblighi e diritti, derivanti da contratti o convenzioni o all’Ente spettanti in forza di legge.
Il patrimonio dell’Ente sardo di elettricità è trasferito al patrimonio della Regione.


Art.3
Al personale dipendente dall’Ente sardo di elettricità in servizio al 1º marzo 1973, e che ne faccia domanda entro il 30º giorno dall’entrata in vigore della presente legge è concesso di optare per il passaggio, a far data dalla soppressione dell’Ente, nei ruoli dell’Amministrazione regionale.
Il personale di cui al comma precedente sarà collocato nei predetti ruoli, eventualmente in soprannumero.
Con legge regionale, da emanarsi entro il 90º giorno dall’entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri di equiparazione fra le posizioni di carriera del personale anzidetto con le posizioni corrispondenti delle carriere regionali, nonchè le norme per la salvaguardia delle posizioni dello stesso personale acquisite in ordine al trattamento di previdenza.


Art.4
Per la definizione dei rapporti correnti, l’amministrazione dell’Ente sardo di elettricità è affidata, dal giorno di entrata in vigore della presente legge e fino al termine previsto dall’articolo 1 per la soppressione, a un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell’Assessore all’Industria e Commercio di concerto con l’Assessore alle Finanze.
Con la nomina del Commissario straordinario cessano anche le attribuzioni del Collegio sindacale dell’Ente sardo di elettricità, che si intende sciolto.


Art.5
Nel bilancio regionale per l’esercizio 1973, sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, i capitoli dell’entrata e della spesa necessaria per l’attuazione della presente legge.

Art.6
Le leggi regionali 17 novembre 1950, n. 61, 7 maggio 1953, n. 9, 18 maggio 1957, n. 17, 20 aprile 1956, n. 12, e 16 novembre 1960, n. 14, sono abrogate.

Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 giugno 1973

Giagu de Martini