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Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 15

Programma straordinario di interventi per l’attuazione ed il completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni - Modificazioni alla legge regionale 3 settembre 1970 n. 30.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La realizzazione del programma di interventi, previsto dall’articolo 4 della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30, “per l’attuazione ed il completamento di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni”, è disciplinata dalle norme in vigore per le opere pubbliche di programmazione regionale di cui alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.
Per la realizzazione di detto programma straordinario, che per il settore stradale può anche comprendere opere d’interesse provinciale, non trovano applicazione le limitazioni stabilite dall’articolo 13 della citata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.
L’approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.


Art.2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1973 è istituito il capitolo n. 26531 con la denominazione “Sovvenzioni ai comuni, alle province e loro consorzi per la realizzazione del programma straordinario di interventi già previsto dalla legge regionale 3 settembre 1970, n. 30, relativo all’attuazione ed al completamento di opere pubbliche di interesse locale ammissibili a finanziamento ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni”.

Art.3
E’ autorizzata l’eliminazione dal conto dei residui dell’esercizio 1973 - a valere sui capitoli corrispondenti a quelli dell’esercizio 1970 nn. 21504, 23503, 25502, 26504 e 26506 - dei sottoelencati importi rispettivamente indicati all’articolo 5 della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30:
- dal capitolo 21504

L. 1.630.000.000 - dal capitolo 23503

L. 425.000.000 - dal capitolo 25502

L. 1.440.000.000 - dal capitolo 26504

L. 315.000.000 - dal capitolo 26506

L. 1.190.000.000
L. 5.000.000.000
E’ altresì autorizzata la reiscrizione del corrispondente importo complessivo di lire 5 miliardi nella competenza dell’esercizio 1973, in conto del capitolo 26531 istituito ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 luglio 1973

Giagu de Martini