Legge Regionale 1 agosto 1973, n. 16
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l’inquinamento.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Della protezione delle acque
Art.2
“Costituisce inquinamento delle acque la degradazione della loro qualità provocata o accresciuta da ogni scarico, scolo, deposito, immissione diretta o indiretta di materie di qualsiasi natura e di energia in relazione:
a) alla lesività per la salute, per la sicurezza pubblica, per l’ittiofauna, per gli usi civili, commerciali, industriali o turistici;
b) alla suscettibilità di impedire o di rendere più gravosi trattamenti depurativi predisposti o da predisporre a qualunque fine, nonchè processi naturali di autodepurazione”.
Art.3
Della immissione dei rifiuti
“Ai fini della razionale ed ordinata utilizzazione delle acque nonchè della salvaguardia e conservazione dell’ambiente naturale dell’Isola, è vietata l’immissione diretta od indiretta degli scarichi inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.
L’Amministrazione regionale può autorizzare l’immissione quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella tabella allegata alla presente legge.
Ogni iniziativa di attività industriale compresa nell’allegato elenco B dovrà essere sottoposta - ai fini dell’ottenimento delle relative licenze edilizie di competenza degli Enti Locali nonchè dei contributi previsti dalla legislazione vigente - al preventivo parere dell’Assessorato competente, per quanto attiene alla scelta della ubicazione dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico.
Ai fini di cui al precedente comma, i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente all’approvazione dell’Assessorato competente.
Ove gli scarichi, provenienti da attività che comunque saranno specificate dal Regolamento che verrà emanato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge - sentita la Commissione consiliare competente - non producano rilevanti alterazioni delle acque recipienti, l’Amministrazione regionale può delegare alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni o ai loro Consorzi la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di cui al secondo comma.
Lo stesso Regolamento disciplinerà le modalità di conferimento della delega e dell’esercizio della competenza che ne deriva”.
Art.4
Autorizzazione allo scarico
“Per l’autorizzazione di cui all’articolo 3 deve essere inoltrata all’Assessorato competente apposita domanda corredata di una relazione tecnica indicante la natura dell’attività che dà origine alla immissione, gli eventuali processi di lavorazione, l’entità e la ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica, chimico - fisica e biologica dei rifiuti, nonchè il tipo di trattamento epurativo che si intende adottare.
L’autorizzazione deve essere richiesta, altresì, per gli ampliamenti degli impianti e per le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare quantitativamente e qualitativamente le acque di scarico.
L’autorizzazione è subordinata all’effettuazione delle analisi chimiche, chimico - fisiche e biologiche delle acque, nonchè delle prove di ittiotossicità dello scarico da eseguirsi su fauna ittica autoctona qualora l’Assessorato competente ne rilevi la necessità dall’esame della documentazione prodotta in allegato alla domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione di cui all’articolo 3 è concessa con decreto dell’Assessore regionale competente previo accertamento, mediante verifica dell’assolvimento delle prescrizioni stabilite in sede di istruttoria e del sistema di epurazione adottato.
Il provvedimento di autorizzazione, valido per il periodo massimo di tre anni, stabilisce per ciascuno scarico le caratteristiche chimiche, chimico - fisiche e biologiche ammissibili, tenendo conto della contemporanea presenza di altri scarichi, della loro entità, composizione, distanza, caratteristiche geoidrologiche e capacità autodepurative del recapito finale”.
Art.5
Sanzioni
Art.6
Classificazione delle acque
Tali classi sono:
Classe A
acque dolci, siano essere correnti o limniche;
Classe B
acque salmastre comprendenti gli “stagni” costieri (detti anche lagune, laghi salmastri, laghi costieri) foci fluviali e tutte quelle acque ove si facciano sentire gli effetti della clorinità marina con la più alta delle maree sizigiali;
Classe C
acque marine siano esse contenute in insenature o sia che bagnino coste aperte.
E’ comunque sempre vietata l’immissione di acque usate in sistemi idrici sotterranei in qualunque tipo di terreno ed a qualunque profondità essi scorrano.
Per ciascuna classe delle acque di cui al secondo comma sono fissate, nella tabella allegata alla presente legge, le caratteristiche chimiche, chimico - fisiche e biologiche massime ammissibili nelle acque recipienti, alle distanze indicate dagli scarichi stessi.
La tabella indicata nel comma precedente può essere modificata su proposta dell’Assessore competente udito il parere del Comitato consultivo regionale contro l’inquinamento delle acque, di cui al successivo articolo 7, con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.
Art.7
Comitato consultivo regionale contro l’inquinamento delle acque
- dall’Assessore competente o per delega dal Direttore dei Servizi dello stesso Assessorato, che lo presiede;
- da sei membri esperti in materia attinente all’ecologia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
- da un funzionario dell’Assessorato;
- da tre membri esperti in materia attinente all’ecologia designati dall’Assessore competente scelti tra gli esperti di cui all’articolo 9;
- da tre membri esperti in materia attinente all’ecologia designati dalle tre associazioni sindacali più rappresentative;
- dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o da un loro delegato;
- dal Comandante del dipartimento marittimo della Sardegna o da un suo delegato.
L’Assessore può richiedere la partecipazione di rappresentanti di Enti locali, di altri Enti e di categorie interessate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Disimpegna le funzioni di Segretario un funzionario dell’Assessorato competente.
Ai componenti del Comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.
Art.8
Funzioni del Comitato consultivo regionale contro l’inquinamento delle acque
a) propone l’effettuazione di studi, ricerche, programmi e ispezioni, in relazione alla difesa dell’ambiente ed allo smaltimento dei rifiuti;
b) esprime parere sulle singole istanze di autorizzazione;
c) esprime parere in relazione alla scelta delle ubicazioni dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico di cui all’articolo 3 terzo comma;
d) esprime parere sulla adozione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca di cui al successivo articolo 12;
e) esprime parere su tutti i problemi che verranno presentati dall’Assessore competente.
Art.9
Centro studi per la protezione delle acque e dell’ambiente naturale
La composizione ed i compiti di detto Centro verranno stabiliti con il Regolamento di cui all’articolo 3, penultimo comma, della presente legge, tenendo presente che a farne parte dovrà essere chiamato almeno un esperto per ciascuna delle seguenti discipline:
- ecologia;
- igiene;
- chimica;
- fisica;
- medicina del lavoro;
- idrobiologia;
- zoologia;
- geologia;
- ingegneria sanitaria;
- ingegneria idraulica.
Per lo stesso scopo di cui al primo comma, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente alla erogazione di fondi e alla concessione di contributi alle Università, a Istituti pubblici di ricerca ed agli Enti locali per il finanziamento di studi, ricerche, programmi, convegni.
L’erogazione dei fondi e dei contributi predetti è effettuata con decreto dell’Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.
Art.10
Spese
Le modalità del pagamento di dette spese saranno stabilite nel Regolamento di cui all’articolo 3 della presente legge.
Art.11
Ispezioni
A tal fine l’assessorato predetto può avvalersi della opera del Centro regionale antimalarico ed anti - insetti, o di personale dipendente dell’Amministrazione regionale, o, previa stipulazione di apposite convenzioni, di quella di lavoratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero di istituti universitari o di altre organizzazioni o Enti altamente specializzati.
Al fine di consentire alla Amministrazione regionale una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull’equilibrio ecologico del territorio dell’Isola, la Giunta, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Commissione consiliare per l’ecologia, nomina cinque ispettori distrettuali.
Con apposita convenzione, lo stesso Assessorato determinerà i rapporti tra gli ispettori e la Amministrazione regionale.
Art.12
Revoca
Trascorso inutilmente tale termine - che comunque non potrà essere superiore ai 90 giorni - con decreto dell’Assessore competente - sentito il Comitato di cui all’articolo 8 - sarà stabilita la sospensione della autorizzazione concessa.
Perdurando le condizioni dell’inquinamento, l’autorizzazione viene revocata con decreto dell’Assessore competente, sentito il Comitato di cui all’articolo 8.
Si farà altresì luogo a revoca quando, per cause sopravvenute ancorchè indipendenti dall’attività esercitata, le sostanze di rifiuto scaricato abbiano prodotto degradazioni irreversibili delle acque recipienti.
Allorchè venga accertata la rimozione delle cause che determinarono l’applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca, con decreto dell’Assessore competente - sentito il Comitato di cui all’articolo 8 - verrà ripristinata l’autorizzazione precedentemente rilasciata.
Art.13
Disposizioni transitorie
Pertanto - entro sei mesi dalla promulgazione del Regolamento di cui all’articolo 3 della presente legge - dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all’Amministrazione regionale o all’Ente locale interessato, in caso di delega di cui all’articolo 3.
Gli scarichi provenienti da attività comprese nell’allegato elenco, dovranno essere regolarizzati entro il termine fissato dall’Assessore competente, non superiore - in ogni caso - ai due anni dalla data della presentazione della domanda di autorizzazione.
Art.14
Disposizioni finanziarie
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 15306 - Spese per gli accertamenti relativi all’inquinamento delle acque eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e da istituti universitari.
Capitolo 15307 - Spese per il funzionamento del Comitato consultivo regionale contro l’inquinamento delle acque di cui all’articolo 7 della presente legge e per i fini di cui al penultimo comma dell’articolo 9.
A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 25.000.000 e di lire 5.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973, sono inoltre istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 15320 - Erogazione di fondi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni e per l’acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.
Capitolo 15321 - Concessione di contributi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni, e per l’acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.
A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 20.000.000 e di lire 20.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15306 - 15307 - 15320 - 15321 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 e dai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO A
Tabella dei limiti di accettabilità nelle acque - ambiente (Tabella Ristrutturata)
NOTE
(2) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono ai valori insuperabili durante la stagione fredda (il primo) e durante quella calda (il secondo).
PH (3), in acque dolci (1): 7,0-8,0; in acque salmastre: 7,4-8,4; in acque marine: 8,0-8,4
NOTE
(3) I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono agli estremi del campo di accettabilità.
Solidi grossolani, in acque dolci (1), salmastre o marine: assenti
Solidi sedimentabili in due ore ccl, in acque dolci (1) o salmastre: 0,1; in acque marine: 0,3
Solidi sospesi ccl, in acque dolci (1): 20; in acque salmastre: 15; in acque marine: 30
BOD5, in acque dolci (1): 4; in acque salmastre: 0; in acque marine: 10
DBOD5 per un valore massima di base di 5, in acque dolci (1): 0; in acque salmastre: 1; in acque marine: 0
COD, in acque dolci (1): 20; in acque salmastre: 10; in acque marine: 50
relativa, in acque dolci (1): 5 gg; in acque salmastre: 7 gg; in acque marine: 1 g
su campione filtrato, in acque dolci (1) o salmastre o marine: da non percepire organoletticamente differenze su 10 cm. di spessore nei confronti del campione preso a monte dello scarico
estraibili con CHCL3, in acque dolci (1) o salmastre: 0,5; in acque marine: 1
NNH4 (4), in acque dolci (1): 0,5; in acque salmastre: 0,2; in acque marine: 2,0
(4), in acque dolci (1): 0,5; in acque salmastre: 0,2; in acque marine: 3,0
(4), in acque dolci (1): 0,5; in acque salmastre: 0,2; in acque marine: 5,0
(4), in acque dolci (1) o in acque salmastre: 0,05; in acque marine: 5,0
libero, in acque dolci (1) o salmastre: 0,05; in acque marine: 0,5
, in acque dolci (1): 0,01; in acque salmastre: 0,05; in acque marine: 0,1
, in acque dolci (1) o salmastre: 4; in acque marine: 8
, in acque dolci (1) o salmastre: 3; in acque marine: 8
, in acque dolci (1) o salmastre: 0,002; in acque marine: 0,02
(III e VI), in acque dolci (1) o salmastre: 0,01; in acque marine: 0,02
( CN), in acque dolci (1) o salmastre: 0,01; in acque marine: 0,05
, in acque dolci (1) o salmastre: assente; in acque marine: 0,001
, in acque dolci (1) o salmastre: 0,1; in acque marine: 1,0
, in acque dolci (1) o salmastre: 0,01; in acque marine: 0,05
(in presenza di Zn), in acque dolci (1) o salmastre: 0,02; in acque marine: 0,1
(in assenza di Zn), in acque dolci (1): 0,1; in acque salmastre: 0,05; in acque marine: 0,2
, in acque dolci (1) o salmastre: 0,05; in acque marine: 0,1
, in acque dolci (1) o salmastre: 0,1; in acque marine: 2,0
metalli( Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Pb, As), in acque dolci (1): 0,30; in acque salmastre: 0,24; in acque marine: 2,40
, in acque dolci (1) o salmastre: 0,5; in acque marine: 1,0
inorganici, in acque dolci (1): 0,1; in acque salmastre: 0,2; in acque marine: 1,0
, in acque dolci (1) o salmastre o marine: assenti
, in acque dolci (1) o salmastre: 1; in acque marine: 3
più ferro, in acque dolci (1): 0,3; in acque salmastre: 0,2; in acque marine: 1
, in acque dolci (1) o salmastre: assenti; in acque marine: 0,1
( DDT, BHC, Aldrin, Dieldrin, ecc), in acque dolci (1) o salmastre: assenti; in acque marine: 0,005
organici, in acque dolci (1) o salmastre o marine: assenti
, in acque dolci (1) o salmastre: assente; in acque marine: 0,05
sintetici espressi come ABS, in acque dolci (1) o salmastre: 0,02; in acque marine: 0,1
organici, in acque dolci (1) o salmastre o marine: assenti
, in acque dolci (1) o salmastre o marine: secondo la legge vigente
biologici a breve scadenza su: (5) pesci oppure invertebrati oppure vegetali acquatici, in acque dolci (1) o salmastre o marine: nessun danno nè turba etologica nei tempi previsti
NOTE
(5) I tests biologici a breve scadenza riguardano le forme qui sotto elencate. Per le metodiche vedasi il Regolamento.
a) Tests sui pesci: specie valevole; previa ambientazione, per le acque dolci, salmastre e saline: Atherina mochon Cuv. - 20 esemplari per tests - tempo di contatto 72 ore.
b) Tests su invertebrati: per le acque dolci Daphnia pulex o D. magna o altra specie di pari sensibilità. 10 esemplari per un tempo di contatto di 72 ore; per le acque salmastre: Corophium insidiosum o altre specie di pari sensibilità - 10 esemplari tempo di contatto 72 ore; per le acque marine: plutei di Paracentrotus lividus, zone di Leander( L. squilla, L. serratus), nauplii appena schiusi di Artemia salina - tempo di contatto 24 ore.
c) Tests su vegetali acquatici:
1) Fitoplanctonti: acque dolci, Chlorella vulgaris Bejr. o altra specie di pari sensibilità; acque salmastre: specie del genere Clamydomonas o altre di pari sensibilità. Tempo di contatto 5 gg.; acque marine: specie dei seguenti generi (purchè di pari sensibilità ), Clamydomonas, Dunaliella, Asterionella ecc., tempo di contatto 5 gg.
2) Fitobenthos: acque dolci - 5 individui delle seguenti specie o di altre di pari sensibilità: Myriorphyllum spicatum, Potamogatoil pectinata - tempo di contatto 10 gg.; per le acque salmastre prove di germinazione e sviluppo di semi di Ruppia marittima L. o altre specie di pari sensibilità purchè rappresentate nella flora sommersa salmastra isolana.
Per le acque marine 5 cormi di Caulerpa prolifera o altra specie di pari sensibilità con un tempo di contatto di 10 gg.
Tests biologici a lunga durata (6), in acque dolci (1) o salmastre o marine: nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti
NOTE
(6) Si adotteranno le seguenti specie; per le acque dolci Cyprinus carpio, o Carassius auratus o altre forme di pari resistenza; per le acque salmastre e marine: Mytilus galloprovincialis, Sparus auratus o specie del genere Mugil o altre forme di pari resistenza.
Il test durerà nelle condizioni indicate nel Regolamento, 20 gg.
Coliformi, in acque dolci (1) o salmastre o marine: nessun fenomeno di accumulo nei tempi previsti
NOTE
(1) Salvo contrarie indicazioni, le distanze dagli scarichi alle quali questi valori non devono essere superati sono:
acque dolci 100 m., purchè nel caso di corsi d’acqua qualora si verificassero barriere fisiologiche, si realizzino opportune scale di monta o by - pass che permettano alla fauna migratoria di superare la zona. Nel caso di usi potabili, la zona di emungimento dovrà essere sita sempre ad una opportuna distanza dal più vicino scarico; acque salmastre 50 m.; acque marine 100 m.
I prelievi, per le cui metodiche e per le analisi relative si rimanda al Regolamento, andranno, salvo contrarie indicazioni, eseguiti a valle di corrente dello scarico. Le concentrazioni riportate nella tabella sono espresse in ppm I valori della tabella stessa potranno venire modificati ed il numero delle sostanze riportate incrementato con le modalità previste nel testo di legge.
NOTE
(4) Per le acque salmastre o marine si potrà concedere una maggiore concentrazione in funzione di particolari esigenze dell’acquacoltura sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale della Pesca.
ALLEGATO B
”Elenco delle attività industriali da sottoporre al preventivo parere dell’Assessorato competente ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 3 della legge per la protezione delle acque contro l’inquinamento”.
2) Produzione di derivati dal petrolio e dal carbone;
3) Lavorazione di idrocarburi e combustibili;
4) Produzione e colorazione fibre tessili e sintetiche;
5) Filande;
6) Produzione di conserve alimentari ed inscatolamento di prodotti alimentari;
7) Lavorazioni di grassi animali e vegetali;
8) Lavorazione pellame e concerie;
9) Birrifici e distillerie;
10) Produzione di carta e gomma;
11) Lavorazioni minerarie limitatamente alla ubicazione degli scarichi;
12) Produzione di ferro, ghisa, acciaio.
Data a Cagliari, addì 1 agosto 1973
Giagu de Martini