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Legge Regionale 5 dicembre 1973, n. 35

Acquisto degli stagni da pesca Avalè e Petrosu in agro di Orosei.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare gli stagni da pesca situati presso la foce del fiume Cedrino, denominati Avalè (o Santa Maria o Sporoddai) e Petrosu, e le relative pertinenze.

Art.2
I beni di cui all’articolo 1 sono riportati nel Nuovo Catasto Terreni alla partita n. 3128 in testa a: Guiso Pilo Battista (27 maggio 1901), Graziano (21 novembre 1907), Antonietta vedova Lostia (21 novembre 1898) per 12/18; Guiso Pilo Mariangela maritata Bianchini (3 aprile 1903) per 3/18; Guiso - Altara Anna maritata Bolzoni (14 luglio 1923) e Francesco (21 agosto 1927) per 3/18 proprietari; Caggiari Lucia Grazia vedova Guiso (7 maggio 1908) usufruttuaria in parte, con i seguenti dati:
Stagno Avalè (o Santa Maria o Sporoddai)
Foglio 28 mappale 320 Ha 1.98.00
Foglio 29 mappale 183 Ha 2.50.06
Foglio 30 mappale 59 Ha 8.79.94
Foglio 30 mappale 39 Ha 8.40.27
Foglio 36 mappale 46 Ha 0.70.48
Stagno Petrosu
Foglio 55 mappale 12 Ha 4.58.99
Foglio 49 mappale 94 Ha 9.20.18
Foglio 49 mappale 174 Ha 1.62.58
Foglio 45 mappale 25 Ha 0.68.84
Foglio 45 mappale 26 Ha 4.52.85
Foglio 45 mappale 7 Ha 0.05.79
Foglio 45 mappale 8 Ha 0.05.65
Foglio 45 mappale 9 Ha 0.32.59
Foglio 41 mappale 249 Ha 0.15.41
Foglio 41 mappale 251 Ha 3.58.00
Foglio 41 mappale 252 Ha 0.04.80
Foglio 41 mappale 253 Ha 0.18.10
Foglio 36 mappale 100 Ha 4.85.80
Totale superficie Ha 52.28.33


Art.3
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, il cui importo complessivo viene stabilito in una somma non superiore a lire 83.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo 21103 “Spese per l’acquisto di beni patrimoniali” dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973

Giagu de Martini