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Legge Regionale 11 giugno 1974, n. 15

Norme modificate ed integrative della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è tenuta a presentare:
1) entro il 31 ottobre 1974 un disegno di legge concernente le competenze e le attribuzioni della Presidenza della Giunta, della Giunta e degli Assessori regionali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione dagli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché nelle materie delegate ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto medesimo;
2) entro il 31 dicembre 1974 un disegno di legge concernente la riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione, la nuova pianta organica e il nuovo stato giuridico ed economico del personale, che dovrà essere formulato tenendo conto:
a) che la ristrutturazione dell’Amministrazione regionale deve basarsi su un ampio decentramento di esercizio di funzioni agli enti locali, riservando alla Regione compiti prevalentemente promozionali di indirizzo, coordinamento e controllo;
b) che la programmazione è assunta come metodo normale dell’azione amministrativa, informata a criteri di democraticità, efficienza ed economia, attraverso uno snellimento delle procedure e dei metodi di contabilità e mediante l’adozione di opportune tecniche di organizzazione e controllo.


Art.2
Il disegno di legge di cui al punto 2 dell’articolo precedente dovrà inoltre:
1) determinare le nuove strutture operative e le qualifiche funzionali, individuandone le relative competenze e responsabilità;
2) ristrutturare le funzioni dirigenziali;
3) prevedere organismi di coordinamento a carattere collegiale, anche a livello dei singoli rami dell’amministrazione, caratterizzati da una più accentuata partecipazione, a livello decisionale, dei rappresentanti del personale regionale;
4) informarsi ad un decentramento funzionale dell’attività amministrativa da attuarsi mediante la attribuzione di competenze proprie e delegate ai dirigenti;
5) strutturare la progressione economica nell’ambito della qualifica sulla base dell’anzianità di servizio e del merito, da valutarsi con criteri obiettivi di qualità ed efficienza attraverso una reale democratizzazione degli organismi di giudizio;
6) improntare la normativa economica al principio della chiarezza retributiva;
7) contemplare l’obbligatorietà di una permanente qualificazione ed aggiornamento professionale del personale;
8) introdurre il criterio della contrattazione triennale.
Gli effetti giuridici e gli eventuali effetti economici delle norme di cui al precedente comma decorrono dalla data del 1º luglio 1973.


Art.3
Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è abrogato.
Per il periodo intercorrente tra il 1º luglio 1970 ed il 30 giugno 1973, è attribuito a ciascun dipendente dell’Amministrazione regionale un assegno mensile lordo non pensionabile di lire 15.000 per ogni mese di servizio prestato, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità.


Art.4
Con decorrenza 1º luglio 1973 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure delle retribuzioni del personale regionale nel quadro della legge di cui al punto 2 al precedente articolo 1 è concesso ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell’Amministrazione regionale un acconto sui futuri miglioramenti conseguenti al nuovo trattamento economico ed al riordinamento delle carriere, di lire 25 mila mensili lorde, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.
L’acconto di cui al comma precedente è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.


Art.5
Il personale immesso nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, è iscritto al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dal 1º gennaio 1965 o dalla data successiva in cui ha avuto inizio il rapporto di impiego statale.
Ad esso si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e successive modificazioni, comprese quella dell’articolo 25 della legge medesima.
Ai fini dell’integrazione del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità, il predetto personale e l’Amministrazione regionale sono tenuti a versare al Fondo, sulla base della retribuzione lorda goduta al 31 maggio 1970, i contributi previsti dal punto 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo intercorrente tra l’iscrizione al Fondo e la stessa data del 31 maggio 1970.
A partire dal 1º giugno 1970 i contributi vengono determinati sulla base della retribuzione effettivamente percepita.
Le ritenute a carico del personale saranno al netto di quelle operate sullo stipendio statale per opera di previdenza.
Il versamento dei contributi arretrati avverrà in rate mensili pari al 3 per cento dello stipendio lordo percepito. Eventuali quote residue saranno trattenute al momento della liquidazione della indennità di anzianità da parte del Fondo.


Art.6
L’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
«L’indennità di trasferta spettante al personale della Amministrazione regionale comandato in missione fuori dell’ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonchè per l’eccedente periodo non inferiore a 8 ore è stabilito come appresso, qualunque sia la popolazione dei comuni in cui si compie la missione:

- Segretario generale Lire 18.000
- Ispettore generale capo Lire 18.000
- Altro personale della carriera direttiva Lire 15.000
- Personale della carriera di concetto Lire 13.000
- Personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria e personale salariato Lire 10.000

La misura dell’indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all’estero. Per le missioni di durata superiore alle 8 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l’indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l’assenza di 24 ore.
L’indennità per l’uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuta al personale comandato in missione, è stabilita in lire 60 a chilometro.


Art.7
A decorrere dal 1º gennaio 1974, ai componenti ed ai segretari di Commissioni, Comitati ed altri consessi, comunque denominati, istituiti o da istituirsi da parte degli organi della Amministrazione regionale, sono attribuiti:
1) una medaglia fissa di presenza per ogni seduta, non superiore a lire 7.000, quando le sedute abbiano luogo in una località della Sardegna ed il componente ed il segretario non abbiano la residenza abituale nel territorio della Regione o viceversa, l’importo della medaglia è maggiorato del 50 per cento;
2) un’indennità di trasferta di lire 6.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che il componente ed il segretario non risiedano abitualmente nel Comune ove ha luogo la seduta;
3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, un’indennità di lire 60 per chilometro o frazione di chilometro per l’uso dell’auto propria o di lire 6 per chilometro per l’uso di mezzi gratuiti.
L’attribuzione dell’indennità per l’uso dell’auto propria è subordinata al riconoscimento dell’opportunità di tale uso per esigenze di funzionamento dei Comitati, delle Commissioni o degli altri consessi di cui alla presente legge, o per ragioni di economia, e deve essere preventivamente autorizzata anche in via permanente.
La medaglia di cui al punto 1) è compensativa anche del lavoro preparatorio delle sedute o ad esse susseguente.
Il trattamento complessivo da corrispondersi, ai sensi del precedente punto 1) ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali è elevato a lire 10.000 per seduta e non può essere inferiore, per ciascun concorso, a quello spettante per dieci sedute di lavoro delle Commissioni stesse.


Art.8
Le spese derivanti dall’applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge - valutate per l’anno in corso in lire 887.000.000 per i maggiori emolumenti dovuti fino al 31 dicembre 1973 e in lire 436.900.000 per gli assegni mensili concessi dal 1º gennaio 1974 - fanno carico ai capitoli 11112, 11113, 16109 e 16110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno in corso sono introdotte le seguenti variazioni di stanziamento:
Stato di previsione della spesa
In diminuzione:

- Capitolo 17904 Lire 1.225.000.000

In aumento:

- Capitolo 11112 Lire 841.400.000
- Capitolo 11113 Lire 92.600.000
- Capitolo 16109 Lire 370.500.000
- Capitolo 16110 Lire 19.400.000

Al saldo del maggior onere di lire 98.900.000 risultante dell’introduzione nel bilancio per il 1974 delle suddette variazioni si fa fronte mediante l’impiego delle disponibilità acquisite in conto del capitolo 11112 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973.


Art.9
Le spese derivanti dall’applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge fanno carico ai capitoli 11119, 11121, 1138, 16114 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1974 sono introdotte le seguenti variazioni di stanziamento:
in aumento:

- Capitolo 11119 Lire 29.250.000
- Capitolo 11121 Lire 100.000
- Capitolo 11138 Lire 70.000.000
- Capitolo 16114 Lire 59.500.000
- Capitolo 16116 Lire 1.750.000

Al saldo del maggior onere di lire 160.600.000 risultante dall’introduzione nel bilancio per il 1974 delle suddette variazioni si fa fronte mediante l’impiego delle disponibilità acquisite in conto dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973:

- Capitolo 11112 Lire 125.750.000
- Capitolo 17904 Lire 34.850.000

Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1974, valutati in annue lire 265.000.000 sarà fatto fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 11 giugno 1974

Del Rio